ARTICOLO 5 Le Parti, alternativamente in uno o nell'altro Stato, terranno incontri a cadenza annuale tra i Capi del Governo o dei Ministri competenti, per discutere il rapporto del Comitato congiunto sulla realizzazione di programmi e di progetti della collaborazione strategica, nonche' per discutere sulla possibilita' di migliorare l'Accordo.