(Accordo-art. 7)
                             ARTICOLO 7 
 
Il presente Accordo e' concluso a tempo indeterminato. 
Il presente Accordo potra' essere  modificato  consensualmente  dalle
Parti. 
Il presente Accordo potra' essere denunciato in  ogni  momento  e  la
denuncia avra' effetto 3 mesi dopo la sua  notifica  all'altra  Parte
contraente. Tale denuncia non pregiudichera' il  completamento  delle
attivita' in corso. 
Le controversie relative  all'attuazione  e  all'interpretazione  del
presente Accordo che non sara' possibile  risolvere  nell'ambito  del
Comitato congiunto, verranno risolte per vie diplomatiche.