Art. 4 
 
 
Determinazione dei criteri per richiedere l'autorizzazione alla Banca
                              d'Italia 
 
  1. I confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112,  t.u.b.,
che abbiano un volume di attivita' finanziaria  pari  o  superiore  a
centocinquanta   milioni   di   euro   sono   tenuti    a    chiedere
l'autorizzazione alla Banca d'Italia per l'iscrizione nell'albo. 
  2. I confidi che alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto risultino iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107, t.u.b.
vigente alla data del 4 settembre 2010, e che abbiano  un  volume  di
attivita' finanziaria pari o superiore a  settantacinque  milioni  di
euro, possono presentare istanza di autorizzazione  per  l'iscrizione
nell'albo entro il termine previsto dall'articolo 10, comma 4,  lett.
b), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.  141,  anche  ove  non
raggiungano la soglia prevista dal comma 1. 
  3. La revoca dell'autorizzazione per il venir  meno  dei  requisiti
dimensionali indicati dai commi 1 e 2,  secondo  quanto  disciplinato
dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del t.u.b.,
comporta l'iscrizione d'ufficio nell'elenco di cui  all'articolo  112
del t.u.b.. Quanto previsto dal presente comma si  applica  anche  ai
confidi autorizzati  ai  sensi  del  comma  2,  qualora  non  abbiano
raggiunto la soglia di cui al comma 1  nel  termine  di  cinque  anni
dall'iscrizione all'albo. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il riferimento al  testo  dell'articolo  112  del
          citato decreto legislativo n. 385  del  1993  vedasi  nelle
          note alle premesse. 
              - Per il riferimento al  testo  dell'articolo  107  del
          citato decreto legislativo n. 385  del  1993  vedasi  nelle
          note alle premesse. 
              - Si riporta il testo  vigente  dei  commi  4,  5  e  6
          dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
          141 (Attuazione  della  direttiva  2008/48/CE  relativa  ai
          contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche  del
          titolo VI del testo unico bancario - decreto legislativo n.
          385 del  1993-  in  merito  alla  disciplina  dei  soggetti
          operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita'
          finanziaria e dei mediatori creditizi): 
              "Art.  10  (Disposizioni  transitorie  e   finali).   -
          (Omissis). 
              4. Per assicurare  un  passaggio  ordinato  alla  nuova
          disciplina introdotta con il presente titolo III: 
                a)  entro  il  termine  indicato  al  comma  1,   gli
          intermediari finanziari che alla data di entrata in  vigore
          del presente decreto legislativo esercitano  nei  confronti
          del pubblico l'attivita' di  assunzione  di  partecipazioni
          ivi compresi quelli di cui all' articolo 155, comma 2,  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385  abrogato  ai
          sensi dell'articolo 8 del presente decreto,  chiedono  alla
          Banca d'Italia la cancellazione dagli  elenchi  di  cui  al
          comma 1, attestando di non esercitare  attivita'  riservate
          ai sensi di legge; 
                b)  entro  tre  mesi  dall'entrata  in  vigore  delle
          disposizioni  attuative  del  presente  Titolo   III,   gli
          intermediari iscritti nell'elenco di cui all' articolo  107
          del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , vigente
          alla data del 4 settembre 2010 o  inclusi  nella  vigilanza
          consolidata bancaria, che alla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto legislativo esercitano l'attivita'  di
          concessione  di  finanziamenti   sotto   qualsiasi   forma,
          presentano    istanza    di    autorizzazione    ai    fini
          dell'iscrizione all'albo  di  cui  all'  articolo  106  del
          decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385  ,  come
          modificato dal presente  decreto.  L'istanza  e'  corredata
          della sola  documentazione  attestante  il  rispetto  delle
          previsioni di cui all' articolo 107, comma 1,  lettere  c),
          d), e) ed f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
          385, come modificato dal presente decreto legislativo; 
                c) almeno sei mesi prima della scadenza  del  termine
          indicato al comma 1, gli intermediari iscritti  nell'elenco
          di cui all' articolo 106 o in quello di cui  all'  articolo
          107 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385  ,
          vigenti alla data del  4  settembre  2010,  che  esercitano
          attivita' di intermediazione in cambi, chiedono alla  Banca
          d'Italia la cancellazione dagli elenchi, attestando di  non
          esercitare attivita' riservate  ai  sensi  di  legge.  Agli
          intermediari iscritti nell'elenco di cui all' articolo  106
          o  in  quello  di  cui  all'  articolo  107   del   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , vigenti  alla  data
          del  4  settembre  2010,  che   esercitano   attivita'   di
          intermediazione in  cambi  rimane  in  ogni  caso  preclusa
          l'attivita' rientrante nell'ambito  di  applicazione  dell'
          articolo 1, comma 4, del decreto  legislativo  24  febbraio
          1998, n. 58 , come modificato dal presente decreto; 
                d) almeno tre mesi prima della scadenza  del  termine
          indicato al comma 1, le societa' fiduciarie  previste  all'
          articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24  febbraio
          1998,  n.  58  ,  come  modificato  dal  presente  decreto,
          presentano    istanza    di    autorizzazione    ai    fini
          dell'iscrizione alla sezione separata dell'albo di cui all'
          articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.
          385 come  modificato  dal  presente  decreto.  In  pendenza
          dell'istanza di autorizzazione, esse possono continuare  ad
          operare anche oltre il termine previsto dal comma 1; 
                e) almeno tre mesi prima della scadenza  del  termine
          indicato al  comma  1,  gli  altri  soggetti  ivi  indicati
          presentano    istanza    di    autorizzazione    ai    fini
          dell'iscrizione all'albo di cui all' articolo 106 ,  ovvero
          istanza di iscrizione nell'elenco di cui all' articolo  111
          o nelle relative sezioni separate ovvero nell'elenco di cui
          all' articolo 112,  comma  1  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n.  385  ,  come  modificato  dal  presente
          decreto. In pendenza dell'istanza di  autorizzazione,  essi
          possono  continuare  ad  operare  anche  oltre  il  termine
          previsto dal comma 1. 
              5. In caso di mancato accoglimento delle istanze di cui
          al comma 4, lettere b), c) ed e), i soggetti  ivi  indicati
          deliberano la liquidazione della societa' ovvero modificano
          il proprio oggetto sociale, eliminando  il  riferimento  ad
          attivita' riservate ai sensi  di  legge.  Per  le  societa'
          fiduciarie di  cui  al  comma  4  il  mancato  accoglimento
          dell'istanza comporta la decadenza  dell'autorizzazione  di
          cui all' articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 . 
              6. Decorsi i termini  stabiliti,  i  soggetti  che  non
          abbiano presentato istanza di autorizzazione, iscrizione  o
          cancellazione ai sensi del comma 4, lettere a), b),  c)  ed
          e)  deliberano  la  liquidazione  della   societa'   ovvero
          modificano  il  proprio  oggetto  sociale,  eliminando   il
          riferimento ad attivita' riservate ai sensi  di  legge.  Le
          societa' fiduciarie di cui  al  comma  4  che  non  abbiano
          presentato istanza entro il termine ivi stabilito eliminano
          le condizioni che comportano l'obbligo di iscrizione  nella
          speciale sezione dell'albo di cui  all'  articolo  106  del
          decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385  ,  come
          modificato  dal  presente  decreto.  In  mancanza,   decade
          l'autorizzazione di cui all'  articolo  2  della  legge  23
          novembre 1939, n. 1966. 
              (Omissis).". 
              - Per  il  riferimento  al  testo  del  comma  3  dell'
          articolo  107,  e  dell'art.   112   del   citato   decreto
          legislativo  n.  385  del  1993  vedasi  nelle  note   alle
          premesse.