Art. 4 Determinazione dei criteri per richiedere l'autorizzazione alla Banca d'Italia 1. I confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112, t.u.b., che abbiano un volume di attivita' finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro sono tenuti a chiedere l'autorizzazione alla Banca d'Italia per l'iscrizione nell'albo. 2. I confidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107, t.u.b. vigente alla data del 4 settembre 2010, e che abbiano un volume di attivita' finanziaria pari o superiore a settantacinque milioni di euro, possono presentare istanza di autorizzazione per l'iscrizione nell'albo entro il termine previsto dall'articolo 10, comma 4, lett. b), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, anche ove non raggiungano la soglia prevista dal comma 1. 3. La revoca dell'autorizzazione per il venir meno dei requisiti dimensionali indicati dai commi 1 e 2, secondo quanto disciplinato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del t.u.b., comporta l'iscrizione d'ufficio nell'elenco di cui all'articolo 112 del t.u.b.. Quanto previsto dal presente comma si applica anche ai confidi autorizzati ai sensi del comma 2, qualora non abbiano raggiunto la soglia di cui al comma 1 nel termine di cinque anni dall'iscrizione all'albo.
Note all'art. 4: - Per il riferimento al testo dell'articolo 112 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 vedasi nelle note alle premesse. - Per il riferimento al testo dell'articolo 107 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 vedasi nelle note alle premesse. - Si riporta il testo vigente dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo unico bancario - decreto legislativo n. 385 del 1993- in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi): "Art. 10 (Disposizioni transitorie e finali). - (Omissis). 4. Per assicurare un passaggio ordinato alla nuova disciplina introdotta con il presente titolo III: a) entro il termine indicato al comma 1, gli intermediari finanziari che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo esercitano nei confronti del pubblico l'attivita' di assunzione di partecipazioni ivi compresi quelli di cui all' articolo 155, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 abrogato ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto, chiedono alla Banca d'Italia la cancellazione dagli elenchi di cui al comma 1, attestando di non esercitare attivita' riservate ai sensi di legge; b) entro tre mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative del presente Titolo III, gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all' articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , vigente alla data del 4 settembre 2010 o inclusi nella vigilanza consolidata bancaria, che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo esercitano l'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all' articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , come modificato dal presente decreto. L'istanza e' corredata della sola documentazione attestante il rispetto delle previsioni di cui all' articolo 107, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto legislativo; c) almeno sei mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1, gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all' articolo 106 o in quello di cui all' articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , vigenti alla data del 4 settembre 2010, che esercitano attivita' di intermediazione in cambi, chiedono alla Banca d'Italia la cancellazione dagli elenchi, attestando di non esercitare attivita' riservate ai sensi di legge. Agli intermediari iscritti nell'elenco di cui all' articolo 106 o in quello di cui all' articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , vigenti alla data del 4 settembre 2010, che esercitano attivita' di intermediazione in cambi rimane in ogni caso preclusa l'attivita' rientrante nell'ambito di applicazione dell' articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , come modificato dal presente decreto; d) almeno tre mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1, le societa' fiduciarie previste all' articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , come modificato dal presente decreto, presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione alla sezione separata dell'albo di cui all' articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 come modificato dal presente decreto. In pendenza dell'istanza di autorizzazione, esse possono continuare ad operare anche oltre il termine previsto dal comma 1; e) almeno tre mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1, gli altri soggetti ivi indicati presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all' articolo 106 , ovvero istanza di iscrizione nell'elenco di cui all' articolo 111 o nelle relative sezioni separate ovvero nell'elenco di cui all' articolo 112, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , come modificato dal presente decreto. In pendenza dell'istanza di autorizzazione, essi possono continuare ad operare anche oltre il termine previsto dal comma 1. 5. In caso di mancato accoglimento delle istanze di cui al comma 4, lettere b), c) ed e), i soggetti ivi indicati deliberano la liquidazione della societa' ovvero modificano il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento ad attivita' riservate ai sensi di legge. Per le societa' fiduciarie di cui al comma 4 il mancato accoglimento dell'istanza comporta la decadenza dell'autorizzazione di cui all' articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 . 6. Decorsi i termini stabiliti, i soggetti che non abbiano presentato istanza di autorizzazione, iscrizione o cancellazione ai sensi del comma 4, lettere a), b), c) ed e) deliberano la liquidazione della societa' ovvero modificano il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento ad attivita' riservate ai sensi di legge. Le societa' fiduciarie di cui al comma 4 che non abbiano presentato istanza entro il termine ivi stabilito eliminano le condizioni che comportano l'obbligo di iscrizione nella speciale sezione dell'albo di cui all' articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , come modificato dal presente decreto. In mancanza, decade l'autorizzazione di cui all' articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. (Omissis).". - Per il riferimento al testo del comma 3 dell' articolo 107, e dell'art. 112 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 vedasi nelle note alle premesse.