Art. 3 Disposizioni urgenti per favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore lattiero caseario e per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, in materia di organizzazioni interprofessionali nel settore agricolo. 1. Al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore lattiero caseario, anche in relazione al superamento del regime europeo delle quote latte, per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali relative a tale settore, la condizione di cui all'articolo 163, paragrafo 1, lettera c), del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 si intende verificata se l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle attivita' economiche di cui all'articolo 157, paragrafo 3, lettera a), del medesimo regolamento, pari ad almeno il 20 per cento del relativo settore. 2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' essere riconosciuta, su richiesta, ai sensi della vigente normativa europea, una sola organizzazione interprofessionale operante nel settore di cui al comma 1 ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti del medesimo settore. Nel caso di concorso tra piu' domande di riconoscimento da parte di organizzazioni interprofessionali relative al medesimo prodotto o gruppo di prodotti, il riconoscimento e' concesso all'organizzazione maggiormente rappresentativa. Per organizzazione interprofessionale si intende un'associazione in possesso dei requisiti previsti dalla normativa europea. Restano validi i provvedimenti di riconoscimento di organizzazioni interprofessionali emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della normativa europea, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le organizzazioni interprofessionali possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori, nonche' degli imprenditori e dei lavoratori del settore agricolo, per un piu' efficace esercizio delle proprie attivita' istituzionali, anche al fine di acquisirne l'avviso sui progetti di regole di cui al comma 4. 3. Le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi del comma 2, anche articolate in sezioni territoriali o in circoscrizioni economiche di cui all'articolo 164, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, possono richiedere, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e in particolare per la promozione dei prodotti della rispettiva filiera, contributi obbligatori sull'applicazione delle regole estese ai sensi del comma 4, agli operatori economici cui la medesima regola e' suscettibile di applicazione, ancorche' non siano membri dell'organizzazione interprofessionale, nei limiti di cui all'articolo 165 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013. I contributi di cui al presente comma, ancorche' obbligatori, sono disciplinati secondo il diritto privato e non costituiscono prelievo fiscale. Le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi del comma 2 possono accedere a fondi pubblici per la realizzazione delle medesime finalita' di cui al primo periodo. 4. L'estensione delle regole di cui all'articolo 164 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 e' disposta, per un periodo limitato, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su richiesta dall'organizzazione interprofessionale riconosciuta interessata, per le regole adottate con il voto favorevole di almeno l'85 per cento degli associati per ciascuna delle attivita' economiche cui le medesime sono suscettibili di applicazione, salvo che lo statuto dell'organizzazione disponga maggioranze piu' elevate. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decide sulla richiesta di estensione delle regole entro due mesi dalla presentazione della domanda, ovvero entro tre mesi nel caso di cui al comma 5, ultimo periodo. In mancanza di una decisione espressa la domanda si intende rigettata. 5. Ai fini della richiesta di estensione di cui al comma 4, i requisiti di rappresentativita' economica richiesti dalla normativa europea devono essere dimostrati dall'organizzazione interprofessionale richiedente e sono valutati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alla struttura economica di ciascuna filiera e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali a cui la regola oggetto di richiesta di estensione e' suscettibile di applicazione. Il possesso dei requisiti di rappresentativita' si presume se la regola oggetto di richiesta di estensione, pubblicata, previa domanda dell'organizzazione interprofessionale sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, non riscontra l'opposizione di organizzazioni che dimostrano di rappresentare piu' di un terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui al primo periodo del presente comma, comunicata al medesimo Ministero. 6. Qualora sia disposta l'estensione delle regole di cui al comma 4, esse si applicano a tutti gli operatori del settore oggetto delle medesime, ancorche' non aderenti all'organizzazione interprofessionale. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, l'operatore economico e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000 in ragione del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime. L'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' incaricato della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e all'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare in favore delle organizzazioni interprofessionali. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle organizzazioni interprofessionali relative ai prodotti, gruppi di prodotti e settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 2, la condizione di cui all'articolo 158, paragrafo 1, lettera c), del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 si intende verificata se l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle attivita' economiche di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento pari ad almeno il 35 per cento del relativo settore. 8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' l'autorita' nazionale competente allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 158, paragrafo 5, e 163, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013. Nel caso in cui, successivamente al riconoscimento di un'organizzazione interprofessionale ai sensi del presente articolo, sia presentata domanda di riconoscimento da parte di altra organizzazione, relativa al medesimo settore, prodotto o gruppo di prodotti, che dimostri di essere maggiormente rappresentativa, si procede alla revoca del riconoscimento gia' concesso e al riconoscimento dell'organizzazione piu' rappresentativa, con le modalita' di cui al comma 2, primo periodo. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolge i compiti di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei termini di cui all'articolo 232, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. 10. L'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e' abrogato.