Art. 3 
 
Disposizioni  urgenti  per  favorire  il  riordino  delle   relazioni
  contrattuali nel settore lattiero caseario e per  l'attuazione  del
  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento  europeo  e   del
  Consiglio del  17  dicembre  2013,  in  materia  di  organizzazioni
  interprofessionali nel settore agricolo. 
 
  1. Al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel
settore lattiero caseario, anche  in  relazione  al  superamento  del
regime  europeo  delle  quote  latte,  per  il  riconoscimento  delle
organizzazioni  interprofessionali  relative  a  tale   settore,   la
condizione di cui all'articolo 163,  paragrafo  1,  lettera  c),  del
citato  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  si  intende  verificata  se
l'organizzazione   interprofessionale   richiedente    dimostra    di
rappresentare  una  quota   delle   attivita'   economiche   di   cui
all'articolo 157, paragrafo 3, lettera a), del medesimo  regolamento,
pari ad almeno il 20 per cento del relativo settore. 
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, sentita la Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo'
essere riconosciuta, su richiesta, ai sensi della  vigente  normativa
europea, una  sola  organizzazione  interprofessionale  operante  nel
settore di cui al comma 1 ovvero per ciascun  prodotto  o  gruppo  di
prodotti del medesimo settore. Nel caso di concorso tra piu'  domande
di  riconoscimento  da  parte  di  organizzazioni  interprofessionali
relative al medesimo prodotto o gruppo di prodotti, il riconoscimento
e'  concesso  all'organizzazione  maggiormente  rappresentativa.  Per
organizzazione  interprofessionale  si  intende  un'associazione   in
possesso dei requisiti  previsti  dalla  normativa  europea.  Restano
validi  i   provvedimenti   di   riconoscimento   di   organizzazioni
interprofessionali emanati dal  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali,  nel  rispetto  della  normativa   europea,
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le
organizzazioni interprofessionali  possono  associare,  con  funzione
consultiva,  le  organizzazioni  rappresentative   dei   consumatori,
nonche' degli imprenditori e dei lavoratori del settore agricolo, per
un piu' efficace esercizio  delle  proprie  attivita'  istituzionali,
anche al fine di acquisirne l'avviso sui progetti di regole di cui al
comma 4. 
  3. Le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai  sensi  del
comma 2, anche articolate in sezioni territoriali o in circoscrizioni
economiche  di  cui  all'articolo  164,  paragrafo  2,   del   citato
regolamento (UE) n. 1308/2013, possono richiedere, per lo svolgimento
dei propri fini istituzionali e in particolare per la promozione  dei
prodotti   della   rispettiva   filiera,    contributi    obbligatori
sull'applicazione delle regole estese ai  sensi  del  comma  4,  agli
operatori  economici  cui  la  medesima  regola  e'  suscettibile  di
applicazione,  ancorche'   non   siano   membri   dell'organizzazione
interprofessionale, nei limiti di cui  all'articolo  165  del  citato
regolamento (UE) n. 1308/2013. I contributi di cui al presente comma,
ancorche' obbligatori, sono disciplinati secondo il diritto privato e
non    costituiscono    prelievo    fiscale.    Le     organizzazioni
interprofessionali riconosciute ai sensi del comma 2 possono accedere
a fondi pubblici per la realizzazione delle medesime finalita' di cui
al primo periodo. 
  4. L'estensione delle regole di cui  all'articolo  164  del  citato
regolamento (UE) n. 1308/2013 e' disposta, per un  periodo  limitato,
dal Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  su
richiesta   dall'organizzazione    interprofessionale    riconosciuta
interessata, per le regole adottate con il voto favorevole di  almeno
l'85  per  cento  degli  associati  per  ciascuna   delle   attivita'
economiche cui le medesime sono suscettibili di  applicazione,  salvo
che lo statuto dell'organizzazione disponga maggioranze piu' elevate.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  decide
sulla richiesta di estensione  delle  regole  entro  due  mesi  dalla
presentazione della domanda, ovvero entro tre mesi nel caso di cui al
comma 5, ultimo periodo. In mancanza di  una  decisione  espressa  la
domanda si intende rigettata. 
  5. Ai fini della richiesta di estensione  di  cui  al  comma  4,  i
requisiti di rappresentativita' economica richiesti  dalla  normativa
europea     devono     essere     dimostrati      dall'organizzazione
interprofessionale richiedente e sono valutati  dal  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  con  riferimento  alla
struttura economica di ciascuna filiera e tenendo conto dei volumi di
beni  prodotti,  trasformati  o  commercializzati   dagli   operatori
professionali a cui la regola oggetto di richiesta di  estensione  e'
suscettibile  di  applicazione.  Il   possesso   dei   requisiti   di
rappresentativita' si presume se la regola oggetto  di  richiesta  di
estensione,   pubblicata,    previa    domanda    dell'organizzazione
interprofessionale  sul  sito  istituzionale  del   Ministero   delle
politiche   agricole   alimentari   e   forestali,   non    riscontra
l'opposizione di organizzazioni che dimostrano di rappresentare  piu'
di un terzo degli operatori economici secondo i  criteri  di  cui  al
primo periodo del presente comma, comunicata al medesimo Ministero. 
  6. Qualora sia disposta l'estensione delle regole di cui  al  comma
4, esse si applicano a tutti gli operatori del settore oggetto  delle
medesime,     ancorche'     non      aderenti      all'organizzazione
interprofessionale. In caso di violazione delle disposizioni  di  cui
al presente comma, l'operatore economico e' punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000 in ragione  del
valore  dei  contratti  stipulati  in  violazione   delle   medesime.
L'Ispettorato  centrale  della  tutela   della   qualita'   e   della
repressione delle frodi dei  prodotti  agroalimentari  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali e'  incaricato  della
vigilanza sull'applicazione delle disposizioni  di  cui  al  presente
comma e all'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai  sensi  della
legge 24 novembre  1981,  n.  689.  All'accertamento  delle  medesime
violazioni l'Ispettorato provvede  d'ufficio  o  su  segnalazione  di
qualunque    soggetto    interessato.    Gli    introiti    derivanti
dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versate
all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere  riassegnati,  con
decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  allo  stato  di
previsione del Ministero  per  le  politiche  agricole  alimentari  e
forestali   per   il   finanziamento   di   iniziative   in   materia
agroalimentare in favore delle organizzazioni interprofessionali. 
  7. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche
alle organizzazioni interprofessionali relative ai  prodotti,  gruppi
di prodotti e  settori  di  cui  all'articolo  1,  paragrafo  2,  del
regolamento (UE) n. 1308/2013. Ai fini del riconoscimento di  cui  al
comma 2, la condizione di cui all'articolo 158, paragrafo 1,  lettera
c), del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 si intende verificata se
l'organizzazione   interprofessionale   richiedente    dimostra    di
rappresentare  una  quota   delle   attivita'   economiche   di   cui
all'articolo 157, paragrafo 1, lettera a), del  medesimo  regolamento
pari ad almeno il 35 per cento del relativo settore. 
  8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  e'
l'autorita' nazionale competente allo svolgimento dei compiti di  cui
all'articolo 158,  paragrafo  5,  e  163,  paragrafo  3,  del  citato
regolamento (UE) n. 1308/2013. Nel caso in  cui,  successivamente  al
riconoscimento di un'organizzazione interprofessionale ai  sensi  del
presente articolo, sia presentata domanda di riconoscimento da  parte
di altra organizzazione, relativa al  medesimo  settore,  prodotto  o
gruppo   di   prodotti,   che   dimostri   di   essere   maggiormente
rappresentativa, si  procede  alla  revoca  del  riconoscimento  gia'
concesso    e    al    riconoscimento    dell'organizzazione     piu'
rappresentativa, con le modalita' di cui al comma 2,  primo  periodo.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolge i
compiti di cui al presente articolo nei limiti delle  risorse  umane,
strumentali  e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e
comunque senza nuovi o maggiori oneri a  carico  del  bilancio  dello
Stato. 
  9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
dei termini di cui all'articolo 232,  paragrafo  2,  del  regolamento
(UE) n. 1308/2013. 
  10. L'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998,  n.  173,
e' abrogato.