Art. 19 Verifica della qualita' dei dati comunicati o ricevuti 1. L'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o il punto di contatto nazionale, nel caso in cui verifica che le informazioni o le analisi da essi comunicate ai sensi delle disposizioni di cui al Capo III sono inesatte, provvede ad informare, senza ritardo, l'autorita' o il punto di contatto dello Stato membro cui sono state trasmesse le predette informazioni o analisi. 2. L'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o il punto di contatto nazionale, nel caso in cui ha motivo di ritenere che i dati ricevuti ai sensi delle disposizioni di cui al Capo II siano inesatte, provvede ad informare, senza ritardo, all'autorita' o al punto di contatto dello Stato membro che ha comunicato le predette informazioni o analisi. 3. L'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge cancella le informazioni o le analisi che non avrebbero dovuto essere ricevute. 4. L'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge cancella le informazioni o le analisi lecitamente ricevute: a) nel caso in cui esse non sono o non sono piu' necessarie alle finalita' per le quali sono state trasmesse dall'autorita' o dal punto di contatto dello Stato membro. Se le informazioni o le analisi sono state trasmesse senza richiesta, l'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o il punto di contatto nazionale verifica immediatamente se esse sono necessarie per le finalita' per le quali sono state trasmesse; b) al termine del periodo massimo di conservazione delle informazioni o delle analisi stabilito dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le ha trasmesse, nel caso in cui l'autorita' o il punto di contatto dello Stato membro abbia indicato tale periodo massimo all'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o al punto di contatto nazionale. Non si fa luogo alla cancellazione nel caso in cui alla scadenza del predetto periodo massimo di conservazione, le informazioni o le analisi sono necessarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, per lo svolgimento di un'indagine penale ovvero finalizzata all'applicazione di una misura di prevenzione, per la repressione di reati, ovvero l'esecuzione di sanzioni penali. 5. L'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o il punto di contatto nazionale procedono al blocco dei dati quando vi siano motivi per ritenere che la cancellazione degli stessi pregiudicherebbe un legittimo interesse della persona interessata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. I dati bloccati possono comunque essere utilizzati o trasmessi solo per le finalita' che ne hanno impedito la cancellazione.