Art. 3 Soggetti competenti e presupposti della richiesta di informazioni o analisi 1. La richiesta di informazioni o analisi all'autorita' di un altro Stato membro puo' essere formulata da un'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge, nel rispetto dei compiti e dei poteri ad essa attribuiti dall'ordinamento, ai fini dell'individuazione, della prevenzione o dell'indagine su un reato, quando vi siano sufficienti motivi, basati su elementi di fatto, per ritenere che le medesime informazioni o analisi siano disponibili in quello Stato. 2. La richiesta di cui al comma 1, puo' riguardare soltanto informazioni o analisi non eccedenti le finalita' per cui esse vengono presentate.