Art. 11 Riparazione degli strumenti 1. Qualora i controlli successivi sui contatori hanno esito negativo, questi possono essere detenuti dal titolare del contatore nel luogo di impiego purche' muniti del contrassegno previsto all'articolo 4, comma 6, lettera b) e non utilizzati. Gli stessi strumenti, qualora la verificazione periodica non avvenga contestualmente alla riparazione, possono essere riutilizzati, previa richiesta di una nuova verificazione periodica, purche' muniti di sigilli provvisori applicati, a richiesta del titolare del contatore, in sostituzione di quelli rimossi, fino all'esecuzione della verificazione periodica. 2. Il titolare del contatore richiede una nuova verificazione periodica nei casi in cui ha provveduto a una riparazione del contatore che ha comportato la rimozione di sigilli. Gli strumenti possono essere utilizzati con i sigilli provvisori applicati dal riparatore, a richiesta dell'utente, fino all'esecuzione della verificazione periodica. 3. La verificazione periodica e' eseguita entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'organismo.