Art. 11 
 
 
                     Riparazione degli strumenti 
 
  1.  Qualora  i  controlli  successivi  sui  contatori  hanno  esito
negativo, questi possono essere detenuti dal titolare  del  contatore
nel  luogo  di  impiego  purche'  muniti  del  contrassegno  previsto
all'articolo 4, comma 6, lettera b)  e  non  utilizzati.  Gli  stessi
strumenti,   qualora   la   verificazione   periodica   non   avvenga
contestualmente alla riparazione, possono essere riutilizzati, previa
richiesta di una nuova verificazione  periodica,  purche'  muniti  di
sigilli provvisori applicati, a richiesta del titolare del contatore,
in  sostituzione  di  quelli  rimossi,  fino   all'esecuzione   della
verificazione periodica. 
  2. Il titolare  del  contatore  richiede  una  nuova  verificazione
periodica nei casi  in  cui  ha  provveduto  a  una  riparazione  del
contatore che ha comportato la rimozione di  sigilli.  Gli  strumenti
possono essere utilizzati con  i  sigilli  provvisori  applicati  dal
riparatore,  a  richiesta  dell'utente,  fino  all'esecuzione   della
verificazione periodica. 
  3. La verificazione periodica e' eseguita  entro  30  giorni  dalla
data di ricezione della richiesta da parte dell'organismo.