Art. 12 Obblighi del titolare del contatore 1. I titolari dei contatori soggetti all'obbligo della verificazione periodica: a) comunicano entro 30 giorni alla Camera di commercio competente e all'Unioncamere la data di inizio e di fine dell'utilizzo e gli altri elementi previsti al successivo articolo 13 comma 2, del contatore, indicandone l'eventuale uso temporaneo; b) garantiscono il corretto funzionamento dei loro contatori, conservano inoltre la documentazione a corredo dello strumento e il libretto metrologico che deve contenere almeno gli elementi informativi riportati nell'allegato II; c) mantengono l'integrita' del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonche' di ogni altro marchio, sigillo o elemento di protezione; d) curano l'integrita' dei sigilli provvisori di cui richiedono l'applicazione al riparatore.