Art. 12 
 
 
                 Obblighi del titolare del contatore 
 
  1.  I   titolari   dei   contatori   soggetti   all'obbligo   della
verificazione periodica: 
  a) comunicano entro 30 giorni alla Camera di commercio competente e
all'Unioncamere la data di inizio e di fine dell'utilizzo e gli altri
elementi previsti al successivo articolo 13 comma 2,  del  contatore,
indicandone l'eventuale uso temporaneo; 
  b) garantiscono  il  corretto  funzionamento  dei  loro  contatori,
conservano inoltre la documentazione a corredo dello strumento  e  il
libretto  metrologico  che  deve  contenere   almeno   gli   elementi
informativi riportati nell'allegato II; 
  c) mantengono l'integrita' del  contrassegno  apposto  in  sede  di
verificazione periodica, nonche' di ogni  altro  marchio,  sigillo  o
elemento di protezione; 
  d) curano l'integrita' dei sigilli  provvisori  di  cui  richiedono
l'applicazione al riparatore.