Art. 13 Elenco titolari di contatori 1. La Camera di commercio raccoglie su supporto informatico le informazioni ottenute sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 12 comma 1, e delle trasmissioni da parte degli organismi riguardanti le attivita' di verificazione periodica e degli esiti dell'attivita' relativa ai controlli casuali, provvedendo a trasmetterle ad Unioncamere. 2. Le Camere di commercio formano altresi' l'elenco dei titolari dei contatori, consultabile da chi ne ha titolo anche per via telematica ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e della vigente normativa in materia di metrologia legale, contenente: a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare del contatore; b) indirizzo presso cui il contatore e' in servizio, qualora diverso dal precedente; c) codice identificativo del punto di prelievo (POD) qualora presente; d) tipo del contatore; e) marca, modello e classe del contatore; f) anno della marcatura CE del contatore; g) potenza impegnata dall'impianto elettrico nel quale il contatore e' installato; h) numero di serie del contatore; i) data di messa in servizio e di cessazione del contatore; l) specifica dell'eventuale uso temporaneo del contatore.