Art. 13 
 
 
                    Elenco titolari di contatori 
 
  1. La Camera di commercio  raccoglie  su  supporto  informatico  le
informazioni  ottenute  sulla  base  delle   comunicazioni   di   cui
all'articolo  12  comma  1,  e  delle  trasmissioni  da  parte  degli
organismi riguardanti le attivita' di verificazione periodica e degli
esiti dell'attivita' relativa ai  controlli  casuali,  provvedendo  a
trasmetterle ad Unioncamere. 
  2. Le Camere di commercio formano altresi'  l'elenco  dei  titolari
dei contatori, consultabile  da  chi  ne  ha  titolo  anche  per  via
telematica ai soli  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  del
presente  regolamento  e  della  vigente  normativa  in  materia   di
metrologia legale, contenente: 
  a) nome, indirizzo  ed  eventuale  partita  IVA  del  titolare  del
contatore; 
  b) indirizzo presso  cui  il  contatore  e'  in  servizio,  qualora
diverso dal precedente; 
  c) codice  identificativo  del  punto  di  prelievo  (POD)  qualora
presente; 
  d) tipo del contatore; 
  e) marca, modello e classe del contatore; 
  f) anno della marcatura CE del contatore; 
  g) potenza impegnata dall'impianto elettrico nel quale il contatore
e' installato; 
  h) numero di serie del contatore; 
  i) data di messa in servizio e di cessazione del contatore; 
  l) specifica dell'eventuale uso temporaneo del contatore.