Art. 15 
 
 
               Indipendenza degli organismi e sigilli 
 
  1. L'organismo che rispetta i criteri minimi d'indipendenza di  cui
all'appendice A punto A.3 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 e
future revisioni, puo' eseguire la verificazione periodica  e  quella
di riparazione, mentre nel caso in cui  detto  organismo  rispetta  i
criteri minimi di indipendenza di cui all'appendice A punto A.1, puo'
eseguire solo la verificazione periodica. 
  2. L'organismo che rispetta i requisiti minimi d'indipendenza della
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 e future revisioni, puo' eseguire
la verificazione periodica e quella di riparazione. 
  3. L'organismo che rispetta i requisiti minimi d'indipendenza della
norma UNI CEI EN 45011:1999 o UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e  future
revisioni, puo' eseguire solo la verificazione periodica. 
  4. L'incaricato della verificazione  periodica,  nei  casi  in  cui
svolge contestualmente anche le funzioni di riparazione, da' evidenza
delle operazioni svolte sul libretto metrologico. 
  5. I sigilli applicati  sui  contatori  in  sede  di  verificazione
periodica da parte dell'organismo incaricato, al fine di ripristinare
quelli rimossi a seguito di riparazione o per altra  qualsiasi  causa
gia' posti a salvaguardia dell'inaccessibilita' agli organi interni e
dei dispositivi di taratura, sono equivalenti a quelli apposti  dagli
organismi notificati e/o dal  fabbricante  in  sede  di  accertamento
della conformita'.