Art. 15 Indipendenza degli organismi e sigilli 1. L'organismo che rispetta i criteri minimi d'indipendenza di cui all'appendice A punto A.3 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 e future revisioni, puo' eseguire la verificazione periodica e quella di riparazione, mentre nel caso in cui detto organismo rispetta i criteri minimi di indipendenza di cui all'appendice A punto A.1, puo' eseguire solo la verificazione periodica. 2. L'organismo che rispetta i requisiti minimi d'indipendenza della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 e future revisioni, puo' eseguire la verificazione periodica e quella di riparazione. 3. L'organismo che rispetta i requisiti minimi d'indipendenza della norma UNI CEI EN 45011:1999 o UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e future revisioni, puo' eseguire solo la verificazione periodica. 4. L'incaricato della verificazione periodica, nei casi in cui svolge contestualmente anche le funzioni di riparazione, da' evidenza delle operazioni svolte sul libretto metrologico. 5. I sigilli applicati sui contatori in sede di verificazione periodica da parte dell'organismo incaricato, al fine di ripristinare quelli rimossi a seguito di riparazione o per altra qualsiasi causa gia' posti a salvaguardia dell'inaccessibilita' agli organi interni e dei dispositivi di taratura, sono equivalenti a quelli apposti dagli organismi notificati e/o dal fabbricante in sede di accertamento della conformita'.