Art. 16 
 
 
                              S.C.I.A. 
 
  1.  Gli  organismi  interessati  presentano  apposita  S.C.I.A.  ad
Unioncamere. La S.C.I.A. contiene: 
  a) copia del certificato di accreditamento in corso di validita'  o
dichiarazione  dell'organismo  nazionale  di  accreditamento  che  la
domanda di accreditamento e' stata accettata;  il  certificato  e  la
dichiarazione   si   riferiscono   esplicitamente   alle    attivita'
disciplinate dal presente regolamento; 
  b) l'indicazione delle caratteristiche  metrologiche  dei  tipi  di
contatori sui quali effettua la verificazione periodica; 
  c)  la  dichiarazione  con  cui  il  legale  rappresentante  ed  il
responsabile della verificazione periodica si impegnano ad  adempiere
agli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attivita' segnalata; 
  d) l'indicazione del responsabile della verificazione  periodica  e
del suo eventuale sostituto; 
  e)  l'impegno  a  conservare  per  almeno  5   anni   copia   della
documentazione,  anche  su  supporto  informatico,   comprovante   le
operazioni di verificazione  periodica  effettuate  con  le  relative
registrazioni dei risultati positivi o negativi  delle  verificazioni
periodiche effettuate; 
  f) documentazione relativa alle procedure  tecniche  ed  istruzioni
con particolare riferimento  a  quelle  relative  alla  verificazione
periodica ed alla gestione delle attrezzature. 
  2. L'Unioncamere al  momento  del  ricevimento  della  segnalazione
provvede all'assegnazione del numero identificativo, da inserire  nel
logo del sigillo, e a comunicare alle Camere di commercio  l'avvenuta
presentazione della segnalazione e il  nome  del  responsabile  della
verificazione  periodica.  Il  logo  contiene  il  suddetto   numero,
preceduto dalla sigla della provincia in cui l'organismo di ispezione
ha la sede legale e da tale sigla separato da una stella, iscritti in
una circonferenza. 
  3.  L'organismo,  entro  30  giorni  dall'assegnazione  del  numero
identificativo, provvede al deposito presso Unioncamere del logo  che
utilizza nei sigilli e nel contrassegno ai fini  della  verificazione
periodica e della riparazione. 
  4. Gli eventuali costi relativi agli accertamenti e alla  vigilanza
sull'organismo di cui all'articolo 19 sono  a  carico  dell'organismo
che ha presentato la segnalazione. 
  5. Gli organismi possono operare su tutto il territorio nazionale.