Art. 16 S.C.I.A. 1. Gli organismi interessati presentano apposita S.C.I.A. ad Unioncamere. La S.C.I.A. contiene: a) copia del certificato di accreditamento in corso di validita' o dichiarazione dell'organismo nazionale di accreditamento che la domanda di accreditamento e' stata accettata; il certificato e la dichiarazione si riferiscono esplicitamente alle attivita' disciplinate dal presente regolamento; b) l'indicazione delle caratteristiche metrologiche dei tipi di contatori sui quali effettua la verificazione periodica; c) la dichiarazione con cui il legale rappresentante ed il responsabile della verificazione periodica si impegnano ad adempiere agli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attivita' segnalata; d) l'indicazione del responsabile della verificazione periodica e del suo eventuale sostituto; e) l'impegno a conservare per almeno 5 anni copia della documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di verificazione periodica effettuate con le relative registrazioni dei risultati positivi o negativi delle verificazioni periodiche effettuate; f) documentazione relativa alle procedure tecniche ed istruzioni con particolare riferimento a quelle relative alla verificazione periodica ed alla gestione delle attrezzature. 2. L'Unioncamere al momento del ricevimento della segnalazione provvede all'assegnazione del numero identificativo, da inserire nel logo del sigillo, e a comunicare alle Camere di commercio l'avvenuta presentazione della segnalazione e il nome del responsabile della verificazione periodica. Il logo contiene il suddetto numero, preceduto dalla sigla della provincia in cui l'organismo di ispezione ha la sede legale e da tale sigla separato da una stella, iscritti in una circonferenza. 3. L'organismo, entro 30 giorni dall'assegnazione del numero identificativo, provvede al deposito presso Unioncamere del logo che utilizza nei sigilli e nel contrassegno ai fini della verificazione periodica e della riparazione. 4. Gli eventuali costi relativi agli accertamenti e alla vigilanza sull'organismo di cui all'articolo 19 sono a carico dell'organismo che ha presentato la segnalazione. 5. Gli organismi possono operare su tutto il territorio nazionale.