Art. 17 
 
 
Divieto di prosecuzione dell'attivita' e provvedimenti di autotutela 
 
  1. L'Unioncamere entro 60 giorni procede alla verifica  documentale
della segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo
corredo, e, in  caso  di  verificata  assenza  dei  requisiti  e  dei
presupposti di legge, inibisce la prosecuzione dell'attivita',  salvo
che, ove  cio'  sia  possibile  l'organismo  interessato  provveda  a
conformare alla normativa vigente detta attivita' e  i  suoi  effetti
entro un termine fissato da  Unioncamere  stessa  in  ogni  caso  non
inferiore a 30 giorni. 
  2. Decorso il termine di 60 giorni di cui al comma 1, l'Unioncamere
puo' intervenire solo: 
  a) mediante provvedimenti in autotutela  ai  sensi  degli  articoli
21-quinquies e 21-octies della legge n. 241 del 1990; 
  b) mediante procedura interdittiva di  cui  al  primo  periodo  del
comma 3 dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990  se  sono  state
rese,   in   sede   di   S.C.I.A.,   dichiarazioni   sostitutive   di
certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci. 
  3. Il divieto di prosecuzione dell'attivita' e'  adottato,  sentito
l'organismo, da Unioncamere e contiene la motivazione della decisione
adottata, nonche' l'indicazione del termine e  dell'organo  cui  deve
essere presentato l'eventuale ricorso. Tale divieto e' adottato anche
nei casi di sospensione o revoca del certificato di accreditamento. 
  4.  L'organismo  oggetto  di  provvedimenti  di  inibizione   della
prosecuzione dell'attivita' o di autotutela da parte di  Unioncamere,
a seguito della notifica  del  provvedimento  medesimo,  comunica  ai
titolari  dei  contatori  oggetto  di   verifiche   periodiche   gia'
programmate, l'impossibilita' ad eseguire le  verifiche.  I  titolari
dei contatori dovranno riprogrammare con altro  organismo,  entro  60
giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  21-quinquies  e
          21-octies della citata legge 7 agosto 1990, n. 241: 
              «Art. 21-quinquies (Revoca del provvedimento). - 1. Per
          sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero  nel  caso
          di mutamento della situazione di fatto non  prevedibile  al
          momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per  i
          provvedimenti  di  autorizzazione  o  di  attribuzione   di
          vantaggi economici,  di  nuova  valutazione  dell'interesse
          pubblico originario,  il  provvedimento  amministrativo  ad
          efficacia  durevole   puo'   essere   revocato   da   parte
          dell'organo che  lo  ha  emanato  ovvero  da  altro  organo
          previsto dalla legge. La revoca  determina  la  inidoneita'
          del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se
          la  revoca  comporta  pregiudizi  in  danno  dei   soggetti
          direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di
          provvedere al loro indennizzo. 
              1-bis. Ove la  revoca  di  un  atto  amministrativo  ad
          efficacia  durevole  o  istantanea   incida   su   rapporti
          negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
          interessati e' parametrato al solo danno emergente e  tiene
          conto sia dell'eventuale  conoscenza  o  conoscibilita'  da
          parte   dei   contraenti   della   contrarieta'   dell'atto
          amministrativo oggetto di  revoca  all'interesse  pubblico,
          sia dell'eventuale  concorso  dei  contraenti  o  di  altri
          soggetti all'erronea valutazione  della  compatibilita'  di
          tale atto con l'interesse pubblico.». 
              «Art. 21-octies (Annullabilita' del  provvedimento).  -
          1. E' annullabile il provvedimento amministrativo  adottato
          in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o  da
          incompetenza. 
              2. Non e'  annullabile  il  provvedimento  adottato  in
          violazione di norme sul procedimento o  sulla  forma  degli
          atti qualora, per la natura  vincolata  del  provvedimento,
          sia palese che il suo  contenuto  dispositivo  non  avrebbe
          potuto essere diverso da quello in  concreto  adottato.  Il
          provvedimento amministrativo non  e'  comunque  annullabile
          per  mancata  comunicazione  dell'avvio  del   procedimento
          qualora  l'amministrazione  dimostri  in  giudizio  che  il
          contenuto  del  provvedimento  non  avrebbe  potuto  essere
          diverso da quello in concreto adottato.».