Art. 17 Divieto di prosecuzione dell'attivita' e provvedimenti di autotutela 1. L'Unioncamere entro 60 giorni procede alla verifica documentale della segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo corredo, e, in caso di verificata assenza dei requisiti e dei presupposti di legge, inibisce la prosecuzione dell'attivita', salvo che, ove cio' sia possibile l'organismo interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' e i suoi effetti entro un termine fissato da Unioncamere stessa in ogni caso non inferiore a 30 giorni. 2. Decorso il termine di 60 giorni di cui al comma 1, l'Unioncamere puo' intervenire solo: a) mediante provvedimenti in autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-octies della legge n. 241 del 1990; b) mediante procedura interdittiva di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 se sono state rese, in sede di S.C.I.A., dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci. 3. Il divieto di prosecuzione dell'attivita' e' adottato, sentito l'organismo, da Unioncamere e contiene la motivazione della decisione adottata, nonche' l'indicazione del termine e dell'organo cui deve essere presentato l'eventuale ricorso. Tale divieto e' adottato anche nei casi di sospensione o revoca del certificato di accreditamento. 4. L'organismo oggetto di provvedimenti di inibizione della prosecuzione dell'attivita' o di autotutela da parte di Unioncamere, a seguito della notifica del provvedimento medesimo, comunica ai titolari dei contatori oggetto di verifiche periodiche gia' programmate, l'impossibilita' ad eseguire le verifiche. I titolari dei contatori dovranno riprogrammare con altro organismo, entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.
Note all'art. 17: - Si riporta il testo degli articoli 21-quinquies e 21-octies della citata legge 7 agosto 1990, n. 241: «Art. 21-quinquies (Revoca del provvedimento). - 1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole puo' essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneita' del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. 1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di tale atto con l'interesse pubblico.». «Art. 21-octies (Annullabilita' del provvedimento). - 1. E' annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. 2. Non e' annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non e' comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.».