Art. 18 Obbligo di registrazione e di comunicazione 1. Gli organismi inviano telematicamente entro sette giorni lavorativi dalla verificazione, alla Camera di commercio di ciascuna delle province in cui essi hanno effettuato operazioni di verificazione periodica e a Unioncamere, un documento di riepilogo degli strumenti verificati con i seguenti elementi: a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare del contatore; b) indirizzo presso cui lo strumento e' in servizio, ove diverso dal precedente; c) codice identificativo del punto di prelievo (POD), qualora presente; d) tipo del contatore; e) marca, modello e classe del contatore; f) numero di serie del contatore; g) tensione dell'impianto elettrico nel quale il contatore e' installato; h) data di messa in servizio e di cessazione del contatore; i) specifica dell'eventuale uso temporaneo del contatore; l) data dell'intervento di riparazione, se del caso, e della verificazione; m) esito della verificazione e, ove positiva, la data di scadenza; n) eventuali anomalie riscontrate, se la verificazione ha dato esito negativo; o) nome dei riparatori e dei verificatori intervenuti. 2. L'organismo tiene un registro, su supporto cartaceo o informatico, sul quale riporta, in ordine cronologico, le richieste di verificazione periodica pervenute, la loro data di esecuzione con il relativo esito.