Art. 18 
 
 
             Obbligo di registrazione e di comunicazione 
 
  1.  Gli  organismi  inviano  telematicamente  entro  sette   giorni
lavorativi dalla verificazione, alla Camera di commercio di  ciascuna
delle  province  in  cui  essi   hanno   effettuato   operazioni   di
verificazione periodica e a Unioncamere, un  documento  di  riepilogo
degli strumenti verificati con i seguenti elementi: 
  a) nome, indirizzo  ed  eventuale  partita  IVA  del  titolare  del
contatore; 
  b) indirizzo presso cui lo strumento e' in  servizio,  ove  diverso
dal precedente; 
  c) codice identificativo  del  punto  di  prelievo  (POD),  qualora
presente; 
  d) tipo del contatore; 
  e) marca, modello e classe del contatore; 
  f) numero di serie del contatore; 
  g) tensione dell'impianto  elettrico  nel  quale  il  contatore  e'
installato; 
  h) data di messa in servizio e di cessazione del contatore; 
  i) specifica dell'eventuale uso temporaneo del contatore; 
  l) data dell'intervento  di  riparazione,  se  del  caso,  e  della
verificazione; 
  m) esito della verificazione e, ove positiva, la data di scadenza; 
  n) eventuali anomalie riscontrate,  se  la  verificazione  ha  dato
esito negativo; 
  o) nome dei riparatori e dei verificatori intervenuti. 
  2.  L'organismo  tiene  un  registro,  su   supporto   cartaceo   o
informatico, sul quale riporta, in ordine cronologico,  le  richieste
di verificazione periodica pervenute, la loro data di esecuzione  con
il relativo esito.