Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
  a) «decreto», il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22; 
  b) «allegato MI-003», l'allegato MI-003 del decreto  legislativo  2
febbraio 2007, n. 22; 
  c) «contatore», un contatore di energia  elettrica  attiva  di  cui
all'allegato MI-003 che misura l'energia elettrica  attiva  consumata
in un circuito; 
  d) «funzione di misura legale», la funzione di misura  giustificata
da  motivi  di  interesse  pubblico,  sanita'   pubblica,   sicurezza
pubblica,  ordine  pubblico,  protezione  dell'ambiente,  tutela  dei
consumatori, imposizione di  tasse  e  di  diritti  e  lealta'  delle
transazioni commerciali; 
  e)  «verificazione   periodica   del   contatore»,   il   controllo
metrologico legale periodico effettuato sui contatori  dopo  la  loro
messa in servizio, secondo la periodicita' definita in funzione delle
caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione  per  motivo
qualsiasi comportante la rimozione di sigillo di protezione, anche di
tipo elettronico; 
  f) «controlli metrologici casuali», i controlli metrologici legali,
diversi da quelli  della  lettera  e),  effettuati  su  strumenti  in
servizio, ivi compresi quelli effettuati  in  sede  di  sorveglianza,
intesi ad accertare il loro corretto funzionamento ed utilizzo; 
  g) «titolare del contatore», la persona fisica o giuridica titolare
della proprieta' di detto contatore o che, ad  altro  titolo,  ha  la
responsabilita' dell'attivita' di misura; 
  h) «norma armonizzata» una norma cosi' come  definita  all'articolo
2, comma  1,  lettera  c)  del  Regolamento  (UE)  n.  1025/2012  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012; 
  i)  «raccomandazione  OIML»,  la   Raccomandazione   Internazionale
adottata dall'Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale; 
  l) «organismo nazionale di accreditamento», l'unico  organismo  che
in uno Stato membro e' autorizzato da tale Stato a svolgere attivita'
di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008; 
  m) «contrassegno» l'etichetta, che al  distacco  si  distrugge,  da
applicare sugli strumenti  di  misura  per  attestare  l'esito  della
verificazione. 
  n) «sigilli», i sigilli di protezione anche  di  tipo  elettronico,
previsti negli attestati CE del tipo e di progetto ed  applicati  sui
contatori dagli organismi notificati e dai  fabbricanti  in  sede  di
accertamento della conformita' e dagli organismi che hanno presentato
una segnalazione certificata di inizio attivita' all'Unione  Italiana
delle  Camere  di  Commercio  atti  a  garantire  l'integrita'  dello
strumento; 
  o) «libretto metrologico», il  libretto,  su  supporto  cartaceo  o
informatico o digitale, su cui vengono annotate tutte le informazioni
previste nell'allegato II; 
  p) «S.C.I.A.», segnalazione certificata di inizio attivita' di  cui
all'articolo 19 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  q) «organismo», l'organismo che effettua la verificazione periodica
dei contatori a  seguito  della  presentazione  a  Unioncamere  della
S.C.I.A., conforme ai  requisiti  della  norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC
17020:2012 - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi
che eseguono ispezioni - e future revisioni  o  UNI  CEI  EN  ISO/IEC
17025:2005 - Requisiti generali per la competenza dei  laboratori  di
prova e di  taratura  -  e  future  revisioni,  come  laboratorio  di
taratura, o UNI CEI EN 45011:1999 - Requisiti generali relativi  agli
organismi che gestiscono sistemi di certificazione di  prodotti  -  o
UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17065:2012  -  Requisiti  per  organismi   che
certificano prodotti, processi o servizi e future revisioni; 
  r) «officina elettrica», l'officina come definita  all'articolo  54
del decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  s)  «laboratori  accreditati  ai   fini   fiscali»   i   laboratori
accreditati secondo il documento  ACCREDIA  DT-01-DT  che  effettuano
taratura dei sistemi di misura  dell'energia  elettrica  operanti  in
ambito fiscale; 
  t) «ACCREDIA», l'organismo nazionale italiano di accreditamento; 
  u) «Unioncamere», l'Unione Italiana delle Camere di Commercio; 
  v)  «Contatore  di  controllo»  un  contatore  utilizzato  per   il
controllo di altri contatori. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi): 
              «Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio  attivita'
          -  Scia).  -  1.  Ogni  atto  di  autorizzazione,  licenza,
          concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque
          denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o
          ruoli    richieste    per    l'esercizio    di    attivita'
          imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui  rilascio
          dipenda esclusivamente  dall'accertamento  di  requisiti  e
          presupposti richiesti dalla legge o da atti  amministrativi
          a contenuto generale, e non sia  previsto  alcun  limite  o
          contingente   complessivo   o   specifici   strumenti    di
          programmazione  settoriale  per  il  rilascio  degli   atti
          stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato,
          con la sola esclusione dei casi in cui  sussistano  vincoli
          ambientali,  paesaggistici  o  culturali   e   degli   atti
          rilasciati  dalle  amministrazioni  preposte  alla   difesa
          nazionale,  alla  pubblica   sicurezza,   all'immigrazione,
          all'asilo,  alla  cittadinanza,  all'amministrazione  della
          giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi  compresi
          gli atti concernenti le reti di acquisizione  del  gettito,
          anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
          normativa per le costruzioni in zone sismiche e  di  quelli
          imposti dalla normativa  comunitaria.  La  segnalazione  e'
          corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
          e dell'atto di notorieta' per  quanto  riguarda  tutti  gli
          stati, le qualita'  personali  e  i  fatti  previsti  negli
          articoli 46 e 47 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          nonche',  ove  espressamente   previsto   dalla   normativa
          vigente, dalle  attestazioni  e  asseverazioni  di  tecnici
          abilitati, ovvero dalle  dichiarazioni  di  conformita'  da
          parte dell'Agenzia delle imprese di  cui  all'articolo  38,
          comma  4,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, relative  alla  sussistenza  dei  requisiti  e  dei
          presupposti di cui al primo periodo;  tali  attestazioni  e
          asseverazioni  sono  corredate  dagli   elaborati   tecnici
          necessari  per  consentire  le  verifiche   di   competenza
          dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa  vigente
          prevede l'acquisizione di atti o pareri di  organi  o  enti
          appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi
          sono   comunque   sostituiti   dalle    autocertificazioni,
          attestazioni e asseverazioni o  certificazioni  di  cui  al
          presente comma, salve le verifiche successive degli  organi
          e  delle  amministrazioni  competenti.   La   segnalazione,
          corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni
          nonche'  dei  relativi  elaborati  tecnici,   puo'   essere
          presentata  mediante  posta  raccomandata  con  avviso   di
          ricevimento, ad  eccezione  dei  procedimenti  per  cui  e'
          previsto l'utilizzo esclusivo della  modalita'  telematica;
          in tal caso la  segnalazione  si  considera  presentata  al
          momento della ricezione da parte dell'amministrazione. 
              2. L'attivita' oggetto della segnalazione  puo'  essere
          iniziata dalla data della presentazione della  segnalazione
          all'amministrazione competente. 
              3. L'amministrazione competente, in caso  di  accertata
          carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma  1,
          nel  termine  di  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della
          segnalazione di cui  al  medesimo  comma,  adotta  motivati
          provvedimenti di divieto di prosecuzione  dell'attivita'  e
          di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo
          che, ove  cio'  sia  possibile,  l'interessato  provveda  a
          conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi
          effetti entro un termine fissato  dall'amministrazione,  in
          ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto  comunque
          salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere
          determinazioni  in  via  di  autotutela,  ai  sensi   degli
          articoli 21-quinquies e 21-nonies ((, nei casi  di  cui  al
          comma 4 del presente articolo)). In caso  di  dichiarazioni
          sostitutive di certificazione  e  dell'atto  di  notorieta'
          false  o   mendaci,   l'amministrazione,   ferma   restando
          l'applicazione delle sanzioni penali di  cui  al  comma  6,
          nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n. 445, puo'  sempre  e  in  ogni  tempo  adottare  i
          provvedimenti di cui al primo periodo. 
              4. Decorso il termine per l'adozione dei  provvedimenti
          di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al  comma
          6-bis, ovvero nel  caso  di  segnalazione  corredata  della
          dichiarazione di conformita' di cui all'articolo  2,  comma
          3, del regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica 9 luglio 2010, n.  159,  all'amministrazione  e'
          consentito intervenire solo in presenza del pericolo di  un
          danno  per  il  patrimonio  artistico  e   culturale,   per
          l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica  o  la
          difesa   nazionale   e   previo    motivato    accertamento
          dell'impossibilita' di  tutelare  comunque  tali  interessi
          mediante  conformazione  dell'attivita'  dei  privati  alla
          normativa vigente. 
              4-bis.  Il  presente  articolo  non  si  applica   alle
          attivita' economiche a  prevalente  carattere  finanziario,
          ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
          materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia  di
          intermediazione finanziaria di cui al  decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58. 
              5. 
              6. Ove il  fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque,   nelle   dichiarazioni    o    attestazioni    o
          asseverazioni  che  corredano  la  segnalazione  di  inizio
          attivita', dichiara o attesta  falsamente  l'esistenza  dei
          requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
          la reclusione da uno a tre anni. 
              6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine
          di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma  3  e'
          ridotto a trenta giorni. Fatta salva  l'applicazione  delle
          disposizioni di cui al  comma  4  e  al  comma  6,  restano
          altresi' ferme  le  disposizioni  relative  alla  vigilanza
          sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
          alle sanzioni previste dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali. 
              6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita',
          la denuncia e la  dichiarazione  di  inizio  attivita'  non
          costituiscono     provvedimenti     taciti     direttamente
          impugnabili.   Gli    interessati    possono    sollecitare
          l'esercizio delle verifiche  spettanti  all'amministrazione
          e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione  di
          cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto  legislativo  2
          luglio 2010, n. 104.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 54  del  d.lgs.  26
          ottobre  1995,  n.  504  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative concernenti le imposte sulla produzione  e  sui
          consumi e relative sanzioni penali e amministrative): 
              «Art. 54 (Definizione di officina). - 1. L'officina  e'
          costituita dal  complesso  degli  apparati  di  produzione,
          accumulazione, trasformazione e distribuzione  dell'energia
          elettrica esercitati da una medesima  ditta,  anche  quando
          gli   apparati   di   accumulazione,    trasformazione    e
          distribuzione sono collocati in luoghi distinti  da  quelli
          in cui si  trovano  gli  apparati  di  produzione,  pur  se
          ubicati in comuni diversi. 
              2. Costituiscono officine distinte le diverse  stazioni
          di produzione dell'energia elettrica che una  stessa  ditta
          esercita in luoghi distinti anche  quando  queste  stazioni
          siano messe in comunicazione  fra  loro  mediante  un'unica
          stazione di distribuzione. 
              3.  Le  officine  delle  ditte  acquirenti  di  energia
          elettrica, per farne rivendita  o  per  uso  proprio,  sono
          costituite dall'insieme dei conduttori, degli apparecchi di
          trasformazione, di  accumulazione  e  di  distribuzione,  a
          partire dalla presa dell'officina venditrice. 
              4. Sono da  considerare  come  officine,  agli  effetti
          dell'imposizione, anche gli apparati  di  produzione  e  di
          accumulazione montati su veicoli, ad  eccezione  di  quelli
          utilizzati per  la  produzione  di  energia  elettrica  non
          soggetta ad imposta, di cui all' art. 52 , comma 2, lettera
          b).».