Art. 4 
 
 
               Criteri per la verificazione periodica 
 
  1. La periodicita' della verificazione periodica dei  contatori  e'
riportata nell'allegato I. 
  2. Gli errori massimi tollerati in sede di verificazione  periodica
dei contatori sono pari agli  errori  fissati  dalla  relativa  norma
armonizzata o raccomandazione OIML per i controlli dei  contatori  in
servizio per la stessa tipologia e classe di accuratezza. 
  3.  Nei  casi  in   cui   la   pertinente   norma   armonizzata   o
raccomandazione OIML non prevede errori specifici  per  le  verifiche
sugli strumenti in servizio, gli errori massimi tollerati in sede  di
verificazione periodica sono pari a  quelli  stabiliti  nell'allegato
MI-003 della direttiva 2004/22/CE, punto 3. 
  4. Ove non vi abbia gia' provveduto il fabbricante, l'organismo che
esegue  per  la  prima  volta  la  verificazione  periodica  dota  il
contatore, senza oneri per il titolare dello stesso, di  un  libretto
metrologico su supporto cartaceo o informatico o digitale, contenente
le informazioni di cui all'allegato II del presente decreto. 
  5. Nel caso in cui un contatore elettrico e' stato sottoposto  alla
verificazione periodica, il titolare di detto contatore esibisce,  su
richiesta degli incaricati dei controlli metrologici  successivi,  il
relativo libretto metrologico o la stampa  del  supporto  elettronico
dello stesso, salvo il caso in cui venga gestito in maniera digitale,
che riporta cronologicamente gli interventi effettuati. 
  6.  Nell'allegato  III  sono  riportati  i   disegni   cui   devono
conformarsi: 
  a) il contrassegno da applicare sugli strumenti, attestante l'esito
positivo della verificazione periodica; 
  b) il contrassegno da applicare sugli strumenti, attestante l'esito
negativo della verificazione periodica o dei controlli casuali. 
  7. La verificazione periodica puo' essere effettuata, nel  rispetto
delle  procedure  di  cui  all'articolo  9,  sia  in  un  laboratorio
accreditato per  la  taratura  o  prova  di  sistemi  di  misura  per
l'energia elettrica, sia sul luogo di funzionamento.