Art. 4 Criteri per la verificazione periodica 1. La periodicita' della verificazione periodica dei contatori e' riportata nell'allegato I. 2. Gli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica dei contatori sono pari agli errori fissati dalla relativa norma armonizzata o raccomandazione OIML per i controlli dei contatori in servizio per la stessa tipologia e classe di accuratezza. 3. Nei casi in cui la pertinente norma armonizzata o raccomandazione OIML non prevede errori specifici per le verifiche sugli strumenti in servizio, gli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica sono pari a quelli stabiliti nell'allegato MI-003 della direttiva 2004/22/CE, punto 3. 4. Ove non vi abbia gia' provveduto il fabbricante, l'organismo che esegue per la prima volta la verificazione periodica dota il contatore, senza oneri per il titolare dello stesso, di un libretto metrologico su supporto cartaceo o informatico o digitale, contenente le informazioni di cui all'allegato II del presente decreto. 5. Nel caso in cui un contatore elettrico e' stato sottoposto alla verificazione periodica, il titolare di detto contatore esibisce, su richiesta degli incaricati dei controlli metrologici successivi, il relativo libretto metrologico o la stampa del supporto elettronico dello stesso, salvo il caso in cui venga gestito in maniera digitale, che riporta cronologicamente gli interventi effettuati. 6. Nell'allegato III sono riportati i disegni cui devono conformarsi: a) il contrassegno da applicare sugli strumenti, attestante l'esito positivo della verificazione periodica; b) il contrassegno da applicare sugli strumenti, attestante l'esito negativo della verificazione periodica o dei controlli casuali. 7. La verificazione periodica puo' essere effettuata, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 9, sia in un laboratorio accreditato per la taratura o prova di sistemi di misura per l'energia elettrica, sia sul luogo di funzionamento.