Art. 5 Criteri per i controlli metrologici casuali 1. I controlli metrologici casuali sui contatori in servizio sono eseguiti dalle Camere di commercio, casualmente, senza determinata periodicita' e senza preavviso; detti controlli possono essere effettuati, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 9, sia in un laboratorio accreditato per la taratura o prova di sistemi di misura per l'energia elettrica, sia sul luogo di funzionamento. 2. Con le stesse modalita' previste dal presente articolo sono altresi' eseguiti controlli in contraddittorio nel caso in cui il titolare del contatore, o altra parte interessata nella misurazione, ne faccia richiesta alla Camera di Commercio competente per territorio. 3. Nei controlli di cui al comma 1 sono effettuate, secondo i casi, una o piu' delle prove previste per la verificazione periodica, e gli strumenti di misura utilizzati rispettano le prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, dell'articolo 9. 4. Gli errori massimi tollerati in sede di controlli casuali sono superiori del 50% rispetto a quelli stabiliti per la verificazione periodica di cui all'articolo 4, commi 2 e 3. 5. Nel caso in cui lo strumento non supera il controllo per non conformita' formali, oppure l'errore dello strumento risulta compreso tra l'errore massimo permesso in sede di verificazione periodica e quello di cui al comma 4, ferme restando le implicazioni fiscali e tributarie, il soggetto incaricato del controllo ordina al titolare del contatore di aggiustare lo strumento a proprie spese e di sottoporlo nuovamente a verificazione periodica entro 30 giorni. Il titolare del contatore ha facolta' di provvedere alla sostituzione del contatore anziche' alla riparazione. 6. I contatori di energia elettrica, gia' messi in servizio ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, possono essere sottoposti a controlli casuali o, su richiesta, a controlli in contraddittorio, da parte delle Camere di commercio per accertare il rispetto degli errori massimi tollerati previsti dalle pertinenti norme o Raccomandazioni OIML.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'articolo 22 del d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 22 (Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura): «Art. 22 (Disposizioni transitorie). - 1. La commercializzazione e la messa in servizio degli strumenti di misura sottoposti ai controlli metrologici legali che soddisfino le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006 sono consentite fino alla scadenza della validita' dell'omologazione di tali strumenti. In caso di omologazione di validita' indefinita, la commercializzazione e la messa in servizio degli strumenti di misura sottoposti a controlli metrologici legali che soddisfino le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006 sono consentite fino al 30 ottobre 2016. 2. Per gli strumenti di misura per i quali sia stata presentata la domanda di ammissione alla verifica ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in vigore prima del 30 ottobre 2006, il provvedimento di ammissione a verificazione metrica e alla legalizzazione sara' rilasciato ai sensi della stessa normativa e comunque avra' validita' fino al 30 ottobre 2016. 3. I dispositivi ed i sistemi di misura di cui all'articolo 1, comma 1, se utilizzati per le funzioni di misura previste al comma 2 del medesimo articolo e per i quali la normativa in vigore fino al 30 ottobre 2006 non prevede i controlli metrologici legali, qualora gia' messi in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, potranno continuare ad essere utilizzati anche senza essere sottoposti a detti controlli, purche' non rimossi dal luogo di utilizzazione.».