Art. 5 
 
 
             Criteri per i controlli metrologici casuali 
 
  1. I controlli metrologici casuali sui contatori in  servizio  sono
eseguiti dalle Camere di commercio,  casualmente,  senza  determinata
periodicita'  e  senza  preavviso;  detti  controlli  possono  essere
effettuati, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo  9,  sia
in un laboratorio accreditato per la taratura o prova di  sistemi  di
misura per l'energia elettrica, sia sul luogo di funzionamento. 
  2. Con le stesse modalita'  previste  dal  presente  articolo  sono
altresi' eseguiti controlli in contraddittorio nel  caso  in  cui  il
titolare del contatore, o altra parte interessata nella  misurazione,
ne  faccia  richiesta  alla  Camera  di  Commercio   competente   per
territorio. 
  3. Nei controlli di cui al comma 1 sono effettuate, secondo i casi,
una o piu' delle prove previste per la verificazione periodica, e gli
strumenti di misura utilizzati rispettano le prescrizioni di  cui  ai
commi 2, 3 e 4, dell'articolo 9. 
  4. Gli errori massimi tollerati in sede di controlli  casuali  sono
superiori del 50% rispetto a quelli stabiliti  per  la  verificazione
periodica di cui all'articolo 4, commi 2 e 3. 
  5. Nel caso in cui lo strumento non supera  il  controllo  per  non
conformita' formali, oppure l'errore dello strumento risulta compreso
tra l'errore massimo permesso in sede di  verificazione  periodica  e
quello di cui al comma 4, ferme restando le  implicazioni  fiscali  e
tributarie, il soggetto incaricato del controllo ordina  al  titolare
del contatore di  aggiustare  lo  strumento  a  proprie  spese  e  di
sottoporlo nuovamente a verificazione periodica entro 30  giorni.  Il
titolare del contatore ha facolta' di  provvedere  alla  sostituzione
del contatore anziche' alla riparazione. 
  6. I contatori di energia elettrica,  gia'  messi  in  servizio  ai
sensi delle disposizioni  transitorie  di  cui  all'articolo  22  del
decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, possono essere sottoposti
a controlli casuali o, su richiesta, a controlli in  contraddittorio,
da parte delle Camere di commercio per accertare  il  rispetto  degli
errori  massimi  tollerati  previsti   dalle   pertinenti   norme   o
Raccomandazioni OIML. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  22  del  d.lgs.  2
          febbraio 2007, n. 22 (Attuazione della direttiva 2004/22/CE
          relativa agli strumenti di misura): 
              «Art.  22   (Disposizioni   transitorie).   -   1.   La
          commercializzazione e la messa in servizio degli  strumenti
          di misura sottoposti ai controlli  metrologici  legali  che
          soddisfino le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre
          2006 sono consentite fino  alla  scadenza  della  validita'
          dell'omologazione   di   tali   strumenti.   In   caso   di
          omologazione     di      validita'      indefinita,      la
          commercializzazione e la messa in servizio degli  strumenti
          di misura sottoposti a  controlli  metrologici  legali  che
          soddisfino le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre
          2006 sono consentite fino al 30 ottobre 2016. 
              2. Per gli strumenti di misura per i  quali  sia  stata
          presentata la domanda di ammissione alla verifica ai  sensi
          della normativa nazionale e comunitaria in vigore prima del
          30  ottobre  2006,  il  provvedimento   di   ammissione   a
          verificazione   metrica   e   alla   legalizzazione   sara'
          rilasciato ai sensi della stessa normativa e comunque avra'
          validita' fino al 30 ottobre 2016. 
              3.  I  dispositivi  ed  i  sistemi  di  misura  di  cui
          all'articolo 1, comma 1, se utilizzati per le  funzioni  di
          misura previste al comma 2 del medesimo articolo  e  per  i
          quali la normativa in vigore fino al 30  ottobre  2006  non
          prevede i controlli metrologici legali, qualora gia'  messi
          in servizio alla data di entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, potranno continuare  ad  essere  utilizzati  anche
          senza essere sottoposti  a  detti  controlli,  purche'  non
          rimossi dal luogo di utilizzazione.».