Art. 7 Soggetti incaricati dei controlli casuali 1. I controlli casuali dei contatori sono effettuati dalle Camere di Commercio. 2. Restano ferme le competenze degli organi di polizia giudiziaria abilitati dalle vigenti disposizioni di legge in materia di pesi e misure. 3. I contatori possono essere sottoposti a controlli metrologici casuali anche su iniziativa dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.