Art. 7 
 
 
              Soggetti incaricati dei controlli casuali 
 
  1. I controlli casuali dei contatori sono effettuati  dalle  Camere
di Commercio. 
  2. Restano ferme le competenze degli organi di polizia  giudiziaria
abilitati dalle vigenti disposizioni di legge in materia  di  pesi  e
misure. 
  3. I contatori possono essere sottoposti  a  controlli  metrologici
casuali anche su iniziativa dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.