Art. 8 Generalita' 1. I contatori utilizzati per una funzione di misura legale, sono sottoposti alla verificazione periodica secondo le periodicita' previste all'allegato I, che decorrono dalla data della loro messa in servizio e, comunque, da non oltre due anni dall'anno della marcatura CE; successivamente, la verificazione e' effettuata secondo la periodicita' fissata dall'allegato I e decorre dalla data dell'ultima verificazione. 2. Il titolare del contatore richiede la verificazione periodica entro la scadenza della precedente o entro dieci giorni dall'avvenuta riparazione dei contatori, se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico. 3. In occasione della verificazione periodica contemplata dal presente regolamento, l'organismo riporta nel libretto metrologico di cui all'articolo 4, comma 4, l'annotazione delle informazioni previste dall'allegato II. 4. L'esito della verificazione periodica e' attestato mediante l'applicazione di uno dei contrassegni di cui all'allegato III e il ripristino degli eventuali sigilli rimossi. Il contrassegno dell'esito negativo e' rimosso, dopo la riparazione, a seguito della richiesta di una nuova verificazione periodica. Nel caso in cui il contrassegno dell'esito della verificazione non puo' essere applicato direttamente sullo strumento oggetto della verificazione, l'esito e' attestato solo sul libretto metrologico. 5. Nel contrassegno di cui al precedente comma 4 e' riportato il logo recante gli elementi identificativi previsti all'articolo 16, comma 2, dell'organismo che ha effettuato la verificazione periodica. 6. I contatori utilizzati nelle officine elettriche sono sottoposti a controlli periodici da parte dei laboratori accreditati per i fini fiscali secondo le periodicita' previste all'Allegato I. 7. Qualora alla scadenza della verificazione periodica il contatore risulta installato presso un'utenza con fornitura non attiva, il titolare del contatore richiede una nuova verificazione periodica del medesimo contatore entro trenta giorni dall'avvenuta riattivazione della fornitura. 8. I contatori rimossi, possono nuovamente essere messi in servizio, restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 12 e le annotazioni sul libretto metrologico.