Art. 8 
 
 
                             Generalita' 
 
  1. I contatori utilizzati per una funzione di misura  legale,  sono
sottoposti  alla  verificazione  periodica  secondo  le  periodicita'
previste all'allegato I, che decorrono dalla data della loro messa in
servizio e, comunque, da non oltre due anni dall'anno della marcatura
CE;  successivamente,  la  verificazione  e'  effettuata  secondo  la
periodicita' fissata dall'allegato I e decorre dalla data dell'ultima
verificazione. 
  2. Il titolare del contatore richiede  la  verificazione  periodica
entro la scadenza della precedente o entro dieci giorni dall'avvenuta
riparazione dei contatori,  se  tale  riparazione  ha  comportato  la
rimozione di  etichette  o  di  ogni  altro  sigillo  anche  di  tipo
elettronico. 
  3. In  occasione  della  verificazione  periodica  contemplata  dal
presente regolamento, l'organismo riporta nel libretto metrologico di
cui  all'articolo  4,  comma  4,  l'annotazione  delle   informazioni
previste dall'allegato II. 
  4. L'esito della  verificazione  periodica  e'  attestato  mediante
l'applicazione di uno dei contrassegni di cui all'allegato III  e  il
ripristino  degli  eventuali   sigilli   rimossi.   Il   contrassegno
dell'esito negativo e' rimosso, dopo la riparazione, a seguito  della
richiesta di una nuova verificazione periodica. Nel caso  in  cui  il
contrassegno dell'esito della verificazione non puo' essere applicato
direttamente sullo strumento oggetto della verificazione, l'esito  e'
attestato solo sul libretto metrologico. 
  5. Nel contrassegno di cui al precedente comma 4  e'  riportato  il
logo recante gli elementi identificativi  previsti  all'articolo  16,
comma 2, dell'organismo che ha effettuato la verificazione periodica. 
  6. I contatori utilizzati nelle officine elettriche sono sottoposti
a controlli periodici da parte dei laboratori accreditati per i  fini
fiscali secondo le periodicita' previste all'Allegato I. 
  7. Qualora alla scadenza della verificazione periodica il contatore
risulta installato presso un'utenza  con  fornitura  non  attiva,  il
titolare del contatore richiede una nuova verificazione periodica del
medesimo contatore entro trenta  giorni  dall'avvenuta  riattivazione
della fornitura. 
  8.  I  contatori  rimossi,  possono  nuovamente  essere  messi   in
servizio, restando gli obblighi di comunicazione di cui  all'articolo
12 e le annotazioni sul libretto metrologico.