Art. 2 
 
 
                        Ordine di esecuzione 
 
  1.  Piena  e  intera  esecuzione  e'  data  al  Trattato   di   cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in
conformita' a quanto disposto dall'articolo 22 del Trattato stesso.