Art. 3 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. All'onere derivante  dalla  presente  legge,  valutato  in  euro
31.718, a decorrere dal 2014,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2014, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, il Ministro della giustizia  provvede  al  monitoraggio
degli oneri di cui alla presente  legge  e  riferisce  in  merito  al
Ministro dell'economia e delle finanze. Nel  caso  si  verifichino  o
siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni
di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito
il Ministro della giustizia,  provvede,  con  proprio  decreto,  alla
riduzione, nella misura necessaria  alla  copertura  finanziaria  del
maggior  onere  risultante  dall'attivita'  di  monitoraggio,   delle
dotazioni finanziarie destinate alle spese  di  missione  nell'ambito
del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione
«Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della  giustizia.
Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno,  di  un
ammontare  pari  all'importo  dello  scostamento  il  limite  di  cui
all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  3. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  riferisce  senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.