Trattato tra Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese in materia di reciproca Assistenza Giudiziaria Penale Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese, di seguito denominate «le Parti», Al fine di rendere piu' efficace la cooperazione tra i due paesi in relazione all'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale sulla base del reciproco rispetto della sovranita', dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio; Hanno deciso di stipulare il presente Trattato e Hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Campo di Applicazione 1. Le Parti, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi la piu' ampia assistenza giudiziaria reciproca in materia penale. 2. Tale assistenza comprende: (a) la notifica di documenti relativi a procedimenti penali; (b) l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni; (c) l'assunzione e la trasmissione di perizie; (d) l'invio di documenti, atti ed elementi di prova; (e) la ricerca e l'identificazione di persone; (f) l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o di oggetti; (g) il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o partecipare ad altri atti processuali; (h) l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti e sequestri di beni; (i) la confisca dei proventi e delle cose pertinenti al reato; (j) la comunicazione dell'esito dei procedimenti penali e la trasmissione di informazioni desunte dagli archivi giudiziari; (k) lo scambio di informazioni in materia di diritto; e (l) qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi della Parte richiesta. 3. Il presente Trattato non si applica: (a) all'estradizione di persone; (b) all'esecuzione di sentenze penali o decisioni pronunciati nella Parte richiedente, salvo quanto consentito dalle leggi della Parte richiesta e dal presente Trattato; (c) al trasferimento della persona condannata ai fini dell'esecuzione della pena; e (d) al trasferimento dei procedimenti penali. 4. Il presente Trattato si applica esclusivamente alla reciproca assistenza giudiziaria tra le Parti.