(Trattato-art. 1)
 
                            Trattato tra 
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo  della  Repubblica
Popolare Cinese in materia di reciproca Assistenza Giudiziaria Penale 
 
    Il  Governo  della  Repubblica  italiana  ed  il  Governo   della
Repubblica Popolare Cinese, di seguito denominate «le Parti», 
    Al fine di rendere piu' efficace la cooperazione tra i due  paesi
in relazione all'assistenza giudiziaria reciproca in  materia  penale
sulla base del reciproco rispetto della sovranita',  dell'uguaglianza
e del mutuo vantaggio; 
    Hanno deciso di stipulare il presente Trattato e 
    Hanno convenuto quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
 
                        Campo di Applicazione 
 
    1. Le  Parti,  in  conformita'  alle  disposizioni  del  presente
Trattato,  si  impegnano  a  prestarsi  la  piu'   ampia   assistenza
giudiziaria reciproca in materia penale. 
    2. Tale assistenza comprende: 
      (a) la notifica di documenti relativi a procedimenti penali; 
      (b) l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni; 
      (c) l'assunzione e la trasmissione di perizie; 
      (d) l'invio di documenti, atti ed elementi di prova; 
      (e) la ricerca e l'identificazione di persone; 
      (f) l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o
di oggetti; 
      (g) il trasferimento di persone detenute  al  fine  di  rendere
testimonianza o partecipare ad altri atti processuali; 
      (h) l'esecuzione di  indagini,  perquisizioni,  congelamenti  e
sequestri di beni; 
      (i) la confisca dei proventi e delle cose pertinenti al reato; 
      (j) la comunicazione dell'esito dei procedimenti  penali  e  la
trasmissione di informazioni desunte dagli archivi giudiziari; 
      (k) lo scambio di informazioni in materia di diritto; e 
      (l) qualsiasi altra forma di assistenza che non  contrasti  con
le leggi della Parte richiesta. 
    3. Il presente Trattato non si applica: 
      (a) all'estradizione di persone; 
      (b) all'esecuzione di sentenze penali o  decisioni  pronunciati
nella Parte richiedente, salvo quanto consentito  dalle  leggi  della
Parte richiesta e dal presente Trattato; 
      (c)  al  trasferimento  della  persona   condannata   ai   fini
dell'esecuzione della pena; e 
      (d) al trasferimento dei procedimenti penali. 
    4. Il presente Trattato si applica esclusivamente alla  reciproca
assistenza giudiziaria tra le Parti.