Art. 10. Comparizione di testimoni e periti nel territorio della Parte Richiedente 1. La Parte richiesta, su domanda della Parte richiedente, invita una persona a comparire dinanzi all'Autorita' competente nel territorio della Parte richiedente in qualita' di testimone o perito. Quest'ultima indica la misura in cui sono concesse alla persona citata indennita' e rimborsi spese. La Parte richiesta informa tempestivamente la Parte richiedente della disponibilita' di tale persona. 2. La Parte richiedente trasmette alla Parte richiesta la richiesta di notifica dell'invito a comparire dinanzi ad un'autorita' del territorio della Parte richiedente almeno sessanta giorni prima del giorno previsto per la comparizione, salvo che la Parte richiesta abbia concordato un limite di tempo inferiore per i casi urgenti.