(Trattato-art. 10)
                              Art. 10. 
 
 
          Comparizione di testimoni e periti nel territorio 
                       della Parte Richiedente 
 
    1. La Parte richiesta, su domanda della Parte richiedente, invita
una  persona  a  comparire  dinanzi  all'Autorita'   competente   nel
territorio della Parte richiedente in qualita' di testimone o perito.
Quest'ultima indica la misura  in  cui  sono  concesse  alla  persona
citata indennita'  e  rimborsi  spese.  La  Parte  richiesta  informa
tempestivamente la Parte richiedente  della  disponibilita'  di  tale
persona. 
    2.  La  Parte  richiedente  trasmette  alla  Parte  richiesta  la
richiesta di notifica dell'invito a comparire dinanzi ad un'autorita'
del territorio della Parte richiedente almeno sessanta  giorni  prima
del giorno previsto per la comparizione, salvo che la Parte richiesta
abbia concordato un limite di tempo inferiore per i casi urgenti.