Art. 11. Trasferimento temporaneo di persone detenute 1. La Parte richiesta ha facolta', su domanda della Parte richiedente, di trasferire temporaneamente una persona detenuta nel proprio territorio nella Parte richiedente al fine di comparire dinanzi ad un'autorita' competente per rendere testimonianza o partecipare ad altri atti processuali, a patto che la persona vi acconsenta e che sia stato preventivamente raggiunto un accordo scritto tra le Parti riguardo al trasferimento ed alle sue condizioni. 2. La Parte richiedente trattiene la persona trasferita in stato di detenzione. 3. La Parte richiedente riconsegna immediatamente alla Parte richiesta la persona trasferita al termine delle attivita' di cui al comma 1 del presente articolo. 4. Ai fini del presente articolo, alla persona trasferita sara' riconosciuto, ai fini dell'esecuzione della pena inflitta nella Parte richiesta, il periodo trascorso in stato di detenzione nella Parte richiedente.