(Trattato-art. 11)
                              Art. 11. 
 
 
            Trasferimento temporaneo di persone detenute 
 
    1. La  Parte  richiesta  ha  facolta',  su  domanda  della  Parte
richiedente, di trasferire temporaneamente una persona  detenuta  nel
proprio territorio nella  Parte  richiedente  al  fine  di  comparire
dinanzi  ad  un'autorita'  competente  per  rendere  testimonianza  o
partecipare ad altri atti processuali, a  patto  che  la  persona  vi
acconsenta e che  sia  stato  preventivamente  raggiunto  un  accordo
scritto  tra  le  Parti  riguardo  al  trasferimento  ed   alle   sue
condizioni. 
    2. La Parte richiedente trattiene la persona trasferita in  stato
di detenzione. 
    3. La Parte  richiedente  riconsegna  immediatamente  alla  Parte
richiesta la persona trasferita al termine delle attivita' di cui  al
comma 1 del presente articolo. 
    4. Ai fini del presente articolo, alla persona  trasferita  sara'
riconosciuto, ai fini dell'esecuzione della pena inflitta nella Parte
richiesta, il periodo trascorso in stato di  detenzione  nella  Parte
richiedente.