Art. 12. Garanzie per testimoni e periti 1. Il testimone o il perito che si trova nel territorio della Parte richiedente non sara' indagato, perseguito, arrestato o sottoposto ad altra misura privativa della liberta' personale dalla Parte richiedente in relazione a fatti od omissioni precedenti alla sua entrata in quel territorio, cosi' come non sara' costretto a rendere testimonianza o a partecipare a qualsiasi altro atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella domanda, se non previo consenso della Parte richiesta e della persona. 2. Il paragrafo 1 del presente articolo cessa di avere effetto se la persona ivi menzionata non ha lasciato il territorio della Parte richiedente entro quindici giorni dal momento in cui e' stata ufficialmente informata che la sua presenza non e' piu' necessaria oppure se, avendolo lasciato, volontariamente vi fa ritorno. Tuttavia, tale termine temporale non comprende il periodo durante il quale la persona non riesce a lasciare il territorio della Parte richiedente per ragioni estranee alla sua volonta'. 3. La persona che si rifiuta di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali ai sensi degli articoli 10 o 11 non sara' passibile, per il suo rifiuto, di sanzioni o altre misure coercitive privative della liberta' personale.