(Trattato-art. 12)
                              Art. 12. 
 
 
                   Garanzie per testimoni e periti 
 
    1. Il testimone o il perito che si  trova  nel  territorio  della
Parte  richiedente  non  sara'  indagato,  perseguito,  arrestato   o
sottoposto ad altra misura privativa della liberta'  personale  dalla
Parte richiedente in relazione a fatti od omissioni  precedenti  alla
sua entrata in quel territorio, cosi'  come  non  sara'  costretto  a
rendere testimonianza o a partecipare a qualsiasi altro atto relativo
a procedimento diverso da quello menzionato  nella  domanda,  se  non
previo consenso della Parte richiesta e della persona. 
    2. Il paragrafo 1 del presente articolo cessa di avere effetto se
la persona ivi menzionata non ha lasciato il territorio  della  Parte
richiedente entro  quindici  giorni  dal  momento  in  cui  e'  stata
ufficialmente informata che la sua presenza non  e'  piu'  necessaria
oppure  se,  avendolo  lasciato,  volontariamente  vi   fa   ritorno.
Tuttavia, tale termine temporale non comprende il periodo durante  il
quale la persona non riesce a  lasciare  il  territorio  della  Parte
richiedente per ragioni estranee alla sua volonta'. 
    3. La persona che  si  rifiuta  di  rendere  testimonianza  o  di
partecipare ad altri atti processuali ai sensi degli articoli 10 o 11
non sara' passibile, per il suo rifiuto, di sanzioni o  altre  misure
coercitive privative della liberta' personale.