(Trattato-art. 13)
                              Art. 13. 
 
 
         Attivita' di indagine, perquisizione, congelamento 
                         e sequestro di beni 
 
    1. La Parte richiesta, nella misura consentita e  in  conformita'
della sua legislazione nazionale, da' esecuzione  alle  richieste  di
indagine sui beni, di perquisizione, congelamento e  sequestro  delle
cose pertinenti al reato. 
    2.  La  Parte  richiesta  fornisce  alla  Parte  richiedente   le
informazioni  relative  all'esecuzione  della  richiesta  di  cui  al
paragrafo 1 del presente articolo. 
    3.  Fatti  salvi  i  diritti  dei  terzi  in  buona  fede  e   la
possibilita' di riconsegna di detti beni al  legittimo  proprietario,
la Parte richiesta, su domanda della Parte richiedente, puo'  mettere
a disposizione di  quest'ultima  le  cose  oggetto  di  sequestro  in
conformita' della propria legislazione nazionale. Se la  consegna  di
dette cose e' sottoposta a condizione dalla Parte richiesta la  Parte
richiedente deve rispettare detta condizione.