Art. 14. Accertamenti bancari 1. La Parte richiesta, su domanda della Parte richiedente, accerta prontamente se una determinata persona fisica o giuridica indagata o imputata e' titolare di uno o piu' conti bancari presso le banche ubicate nel suo territorio. La Parte richiesta comunica senza indugio alla Parte richiedente l'esito degli accertamenti effettuati. 2. L'assistenza non puo' essere rifiutata, a norma del presente articolo, per motivi di segreto bancario.