(Trattato-art. 14)
                              Art. 14. 
 
 
                        Accertamenti bancari 
 
    1. La  Parte  richiesta,  su  domanda  della  Parte  richiedente,
accerta prontamente se una determinata  persona  fisica  o  giuridica
indagata o imputata e' titolare di uno o piu' conti bancari presso le
banche ubicate nel suo territorio. La Parte richiesta comunica  senza
indugio alla Parte richiedente l'esito degli accertamenti effettuati. 
    2. L'assistenza non puo' essere rifiutata, a norma  del  presente
articolo, per motivi di segreto bancario.