(Trattato-art. 15)
                              Art. 15. 
 
 
 Sequestro dei proventi e delle cose pertinenti al reato. Confisca. 
 
    1. La Parte richiesta, su domanda della Parte richiedente, esegue
gli accertamenti e le indagini  richiesti  per  provare  se  nel  suo
territorio siano presenti proventi di 
    reati  o  cose  pertinenti  al  reato  e  comunica   alla   Parte
richiedente i risultati delle indagini. Nel formulare  la  richiesta,
la Parte richiedente comunica alla Parte richiesta le ragioni che  la
inducono a  ritenere  che  nel  territorio  di  quest'ultima  possano
trovarsi proventi o cose pertinenti al reato. 
    2. Una volta rintracciati i presunti proventi o  cose  pertinenti
al reato ai sensi del paragrafo 1 del  presente  articolo,  la  Parte
richiesta, su domanda  della  Parte  richiedente,  adotta  le  misure
previste dalla sua  legislazione  nazionale  al  fine  di  congelare,
sequestrare e confiscare i proventi e le cose pertinenti al reato. 
    3. Su domanda della Parte richiedente  la  Parte  richiesta,  nel
rispetto delle condizioni concordate tra le Parti,  trasferisce  alla
Parte richiedente, in  tutto  o  in  parte,  i  proventi  e  le  cose
pertinenti al reato ovvero le somme conseguite mediante la vendita di
tali beni. 
    4.  Nell'applicare  il   presente   articolo   saranno   comunque
rispettati i diritti della  Parte  richiesta  e  dei  terzi  su  tali
proventi e cose pertinenti al reato.