(Trattato-art. 17)
                              Art. 17. 
 
 
             Scambio di informazioni sulla legislazione 
 
    Le Parti, su richiesta, si scambiano informazioni sulle leggi  in
vigore, o che erano in vigore, e sulle procedure giudiziarie  in  uso
nei loro rispettivi Paesi relativamente all'applicazione del presente
Trattato.