(Trattato-art. 19)
                              Art. 19. 
 
 
                                Spese 
 
    1. La Parte richiesta sostiene i  costi  per  l'esecuzione  della
rogatoria. Tuttavia sono a carico della Parte richiedente: 
      (a) le spese di viaggio e di soggiorno  nella  Parte  richiesta
per le persone di cui all'articolo 8 paragrafo 5; 
      (b) le indennita' e le spese di viaggio e  di  soggiorno  nella
Parte richiedente per le persone di cui all'articolo 10; 
      (c) le spese relative all'esecuzione  della  richiesta  di  cui
all'articolo 11; 
      (d) le spese e gli onorari spettanti ai periti; 
      (e)  le   spese   e   gli   onorari   per   la   traduzione   e
l'interpretariato; 
      (f) le spese di custodia e di consegna del bene sequestrato. 
    2. Se risulta chiaro che l'esecuzione  della  richiesta  comporta
spese di natura straordinaria, le Parti si consultano allo  scopo  di
concordare le condizioni alle quali la richiesta  stessa  deve  avere
esecuzione e i criteri di suddivisione dei costi.