Art. 2. Autorita' Centrali 1. Ai fini del presente Trattato, le Autorita' Centrali designate dalle Parti trasmettono le richieste di assistenza e comunicano direttamente tra loro nelle questioni relative all'assistenza richieste. 2. Le Autorita' Centrali sono il Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana ed il Ministero della Giustizia della Repubblica Popolare Cinese. 3. Ciascuna Parte comunica all'altra gli eventuali cambiamenti dell'Autorita' centrale designata tramite il canale diplomatico.