(Trattato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
 
                         Autorita' Centrali 
 
    1. Ai fini del presente Trattato, le Autorita' Centrali designate
dalle Parti trasmettono  le  richieste  di  assistenza  e  comunicano
direttamente  tra  loro  nelle  questioni   relative   all'assistenza
richieste. 
    2. Le Autorita' Centrali sono il Ministero della Giustizia  della
Repubblica Italiana ed il Ministero della Giustizia della  Repubblica
Popolare Cinese. 
    3. Ciascuna Parte comunica all'altra  gli  eventuali  cambiamenti
dell'Autorita' centrale designata tramite il canale diplomatico.