(Trattato-art. 21)
                              Art. 21. 
 
 
                   Risoluzione delle controversie 
 
    Qualsiasi    controversia    dovuta     all'interpretazione     e
all'applicazione  del  presente  Trattato  sara'   risolta   mediante
consultazione tra le Autorita' centrali. 
    Qualora esse non raggiungano un accordo, sara'  risolta  mediante
consultazione per via diplomatica.