Art. 22. Entrata in vigore e cessazione 1. Il presente Trattato e' soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma. 2. Il presente Trattato entra in vigore il trentesimo giorno dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica. 3. Ciascuna Parte ha facolta' di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione avra' effetto il centoottantesimo giorno successivo alla data della comunicazione. 4. Il presente Trattato si applica a qualsiasi richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche qualora gli atti o le Missioni siano stati commessi prima dell'entrata in vigore del presente Trattato. In fede di cio', i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato. Fatto a Roma il giorno 7 del mese ottobre dell'anno 2010 in duplice esemplare nelle lingue italiana, cinese ed inglese, tutti i testi ugualmente autentici. In caso di divergenza di interpretazione prevarra' il testo in lingua inglese. Parte di provvedimento in formato grafico