(Trattato-art. 22)
                              Art. 22. 
 
 
                   Entrata in vigore e cessazione 
 
    1. Il presente Trattato e' soggetto a ratifica. Gli strumenti  di
ratifica saranno scambiati a Roma. 
    2. Il presente Trattato entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno
dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica. 
    3. Ciascuna Parte ha facolta' di recedere dal  presente  Trattato
in qualsiasi momento dandone comunicazione  scritta  all'altra  Parte
per via diplomatica. La cessazione avra' effetto il  centoottantesimo
giorno successivo alla data della comunicazione. 
    4.  Il  presente  Trattato  si  applica  a  qualsiasi   richiesta
presentata dopo la sua entrata in vigore, anche qualora gli atti o le
Missioni siano  stati  commessi  prima  dell'entrata  in  vigore  del
presente Trattato. 
    In fede di cio', i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati
dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato. 
    Fatto a Roma il giorno 7  del  mese  ottobre  dell'anno  2010  in
duplice esemplare nelle lingue italiana, cinese ed inglese,  tutti  i
testi ugualmente autentici. In caso di divergenza di  interpretazione
prevarra' il testo in lingua inglese. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico