(Trattato-art. 3)
                               Art. 3. 
 
 
                  Rifiuto o Rinvio dell'Assistenza 
 
    1. La Parte richiesta puo' rifiutarsi di concedere l'assistenza: 
      (a)  se  la  domanda  si  riferisce  a  una  condotta  che  non
costituisce reato ai sensi delle leggi della Parte richiesta; 
      (b) se la Parte richiesta ritiene che la domanda  si  riferisca
ad un reato di natura politica, ad eccezione dei reati di  terrorismo
o dei reati che non si considerino come  illeciti  politici  in  base
alle Convenzioni internazionali dei quali entrambi  gli  Stati  siano
Parti; 
      (c)  se  la  domanda  si  riferisce  ad  un  reato  di   natura
esclusivamente militare ai sensi delle leggi della Parte richiedente; 
      (d) se Sussistono fondati motivi  per  la  Parte  richiesta  di
ritenere che la domanda sia  stata  avanzata  al  fine  di  indagare,
perseguire, punire o promuovere altre azioni  nei  confronti  di  una
persona per  motivi  attinenti  alla  sua  razza,  sesso,  religione,
nazionalita' o opinione politica ovvero  che  la  posizione  di  tale
persona possa essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi; 
      (e) se la Parte  richiesta  ha  gia'  promosso  o  concluso  un
procedimento penale o se ha gia' pronunciato una sentenza  definitiva
a carico della stessa persona indagata o imputata per lo stesso reato
menzionato nella domanda; 
      (f) se la Parte  richiesta  ritiene  che  l'accoglimento  della
domanda possa compromettere  la  sua  sovranita',  sicurezza,  ordine
pubblico o altri interessi essenziali delle Stato ovvero  determinare
conseguenze  contrastanti  con  i  principi  fondamentali  della  sua
legislazione nazionale. 
    2.   La   Parte   richiesta   puo'   rinviare   la    concessione
dell'assistenza se l'esecuzione di una domanda  interferisce  con  un
procedimento penale in corso nella Parte richiesta. 
    3. Prima di rifiutare una richiesta o di rinviarne  l'esecuzione,
la Parte richiesta ha la facolta' di valutare se  l'assistenza  possa
essere concessa a determinate condizioni.  Se  la  Parte  richiedente
accetta l'assistenza a tali condizioni, e' tenuta a rispettarle. 
    4. Qualora la Parte  richiesta  rifiuti  o  rinvii  l'assistenza,
dovra' informare la Parte richiedente delle ragioni del rifiuto o del
rinvio.