Art. 5. Esecuzione delle Richieste 1. La Parte richiesta si impegna a dare immediatamente esecuzione alla richiesta di assistenza in conformita' alla sua legislazione nazionale. 2. Laddove cio' non contrasti con la sua legislazione nazionale, la Parte richiesta ha facolta' di eseguire la domanda di assistenza secondo le modalita' stabilite dalla Parte richiedente. 3. Le Parti possono raggiungere un accordo per utilizzare collegamenti in videoconferenza allo scopo di assumere testimonianze o dichiarazioni in particolari situazioni, nei limiti in cui cio' sia possibile e non contrasti con la legislazione, di entrambe le Parti. 4. La Parte richiesta si impegna ad informare tempestivamente la Parte richiedente riguardo all'esito dell'esecuzione della domanda. Se l'assistenza richiesta non puo' essere fornita, la Parte richiesta deve darne immediata comunicazione alla Parte richiedente, indicandone i motivi.