(Trattato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
 
                     Esecuzione delle Richieste 
 
    1. La Parte richiesta si impegna a dare immediatamente esecuzione
alla richiesta di assistenza in  conformita'  alla  sua  legislazione
nazionale. 
    2. Laddove cio' non contrasti con la sua legislazione  nazionale,
la Parte richiesta ha facolta' di eseguire la domanda  di  assistenza
secondo le modalita' stabilite dalla Parte richiedente. 
    3.  Le  Parti  possono  raggiungere  un  accordo  per  utilizzare
collegamenti in videoconferenza allo scopo di assumere  testimonianze
o dichiarazioni in particolari situazioni, nei limiti in cui cio' sia
possibile e non contrasti con la legislazione, di entrambe le Parti. 
    4. La Parte richiesta si impegna ad informare tempestivamente  la
Parte richiedente riguardo all'esito dell'esecuzione  della  domanda.
Se l'assistenza richiesta non puo' essere fornita, la Parte richiesta
deve  darne   immediata   comunicazione   alla   Parte   richiedente,
indicandone i motivi.