(Trattato-art. 6)
                               Art. 6. 
 
 
               Riservatezza e Principio di specialita' 
 
    1. La Parte richiesta attribuisce carattere di' riservatezza alla
domanda, inclusi il suo contenuto, la documentazione giustificativa e
qualsiasi atto assunto in esecuzione della stessa, se cosi' domandato
dalla Parte  richiedente.  Qualora  la  richiesta  non  possa  essere
eseguita  senza  violare  il  carattere  di  riservatezza,  la  Parte
richiesta deve informare la Parte richiedente, la quale decidera'  se
la richiesta debba avere egualmente esecuzione. 
    2. La Parte richiedente  attribuisce  carattere  di  riservatezza
alle informazioni o alle prove  fornite  dalla  Parte  richiesta,  se
cosi' richiesto da quest'ultima, oppure utilizza dette informazioni o
prove unicamente secondo le modalita' e alle  condizioni  specificate
dalla Parte richiesta. 
    3. La Parte richiedente si impegna a non utilizzare alcuna  delle
informazioni o delle prove ottenute ai sensi  del  presente  Trattato
per fini diversi da  quelli  indicati  nella  domanda,  senza  previa
autorizzazione della Parte richiesta.