(Trattato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
 
                        Notifica di Documenti 
 
    1. La Parte richiesta,  in  conformita'  della  sua  legislazione
nazionale  e  su  domanda,  provvede  alla  notifica  dei   documenti
trasmessi dalla Parte richiedente. 
    2. La parte richiesta, dopo  avere  effettuato  la  notifica,  fa
pervenire alla Parte richiedente un attestato di  avvenuta  notifica,
con l'indicazione della data,  del  luogo  e  delle  modalita'  della
notifica e recante la firma o il timbro  dell'autorita'  notificante.
Qualora la notifica non possa essere effettuata, la Parte richiedente
ne sara' informata e le saranno comunicati i motivi.