Art. 7. Notifica di Documenti 1. La Parte richiesta, in conformita' della sua legislazione nazionale e su domanda, provvede alla notifica dei documenti trasmessi dalla Parte richiedente. 2. La parte richiesta, dopo avere effettuato la notifica, fa pervenire alla Parte richiedente un attestato di avvenuta notifica, con l'indicazione della data, del luogo e delle modalita' della notifica e recante la firma o il timbro dell'autorita' notificante. Qualora la notifica non possa essere effettuata, la Parte richiedente ne sara' informata e le saranno comunicati i motivi.