Art. 8. Assunzione Probatoria 1. La Parte richiesta, in conformita' alla sua legislazione nazionale, procede all'assunzione delle prove richieste e alla loro trasmissione alla Parte richiedente. 2. Nei casi in cui la domanda di assistenza riguardi la trasmissione di documenti o atti, la Parte richiesta ha facolta' di trasmetterne copie o fotocopie certificate conformi. Tuttavia, laddove la Parte richiedente richieda esplicitamente la trasmissione degli originali, la Parte richiesta si impegna a soddisfare tale esigenza nei limiti del possibile. 3. Laddove cio' non contrasti con la legislazione della Parte richiesta, i documenti e l'altro materiale da trasmettere alla Parte richiedente in conformita' del presente articolo devono essere certificati secondo le modalita' stabilite dalla Parte richiedente al fine di renderli ammissibili ai sensi della legislazione della Parte richiedente. 4. I documenti e gli atti originali e gli oggetti trasmessi alla Parte richiedente sono restituiti non appena possibile alla Parte richiesta se quest'ultima ne fa domanda. 5. Laddove cio' non contrasti con la legislazione della Parte richiesta, quest'ultima puo' autorizzare le persone specificate nella domanda ad essere presenti all'esecuzione della richiesta. Le persone cosi' autorizzate possono, tramite le Autorita' competenti della Parte richiesta, rivolgere domande in relazione alle attivita' di assistenza giudiziaria. A tal fine, la Parte richiesta si impegna ad informare tempestivamente la Parte richiedente circa la data e il luogo dell'esecuzione della richiesta.