(Trattato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
 
                        Assunzione Probatoria 
 
    1. La Parte  richiesta,  in  conformita'  alla  sua  legislazione
nazionale, procede all'assunzione delle prove richieste e  alla  loro
trasmissione alla Parte richiedente. 
    2.  Nei  casi  in  cui  la  domanda  di  assistenza  riguardi  la
trasmissione di documenti o atti, la Parte richiesta ha  facolta'  di
trasmetterne  copie  o  fotocopie  certificate  conformi.   Tuttavia,
laddove la Parte richiedente richieda esplicitamente la  trasmissione
degli originali, la Parte richiesta  si  impegna  a  soddisfare  tale
esigenza nei limiti del possibile. 
    3. Laddove cio' non contrasti con  la  legislazione  della  Parte
richiesta, i documenti e l'altro materiale da trasmettere alla  Parte
richiedente  in  conformita'  del  presente  articolo  devono  essere
certificati secondo le modalita' stabilite dalla Parte richiedente al
fine di renderli ammissibili ai sensi della legislazione della  Parte
richiedente. 
    4. I documenti e gli atti originali e gli oggetti trasmessi  alla
Parte richiedente sono restituiti non  appena  possibile  alla  Parte
richiesta se quest'ultima ne fa domanda. 
    5. Laddove cio' non contrasti con  la  legislazione  della  Parte
richiesta, quest'ultima puo' autorizzare le persone specificate nella
domanda ad essere presenti all'esecuzione della richiesta. Le persone
cosi' autorizzate possono,  tramite  le  Autorita'  competenti  della
Parte richiesta, rivolgere domande in  relazione  alle  attivita'  di
assistenza giudiziaria. A tal fine, la Parte richiesta si impegna  ad
informare tempestivamente la Parte richiedente circa  la  data  e  il
luogo dell'esecuzione della richiesta.