(Trattato-art. 9)
                               Art. 9. 
 
 
                  Rifiuto di rendere testimonianza 
 
    1. La persona chiamata  a  rendere  testimonianza  ai  sensi  del
presente Trattato  ha  la  facolta'  di  rifiutarsi  di  testimoniare
qualora la legislazione  della  Parte  richiesta  consenta  a  questa
persona di non rendere testimonianza in circostanze analoghe. 
    2. La persona chiamata  a  rendere  testimonianza  ai  sensi  del
presente Trattato ha la facolta' di rifiutarsi di testimoniare  anche
in tutti i casi in cui la legislazione  della  Parte  richiedente  lo
consenta quando la Parte stessa  ne  abbia  fatto  espressa  menzione
nella domanda.