Art. 9. Rifiuto di rendere testimonianza 1. La persona chiamata a rendere testimonianza ai sensi del presente Trattato ha la facolta' di rifiutarsi di testimoniare qualora la legislazione della Parte richiesta consenta a questa persona di non rendere testimonianza in circostanze analoghe. 2. La persona chiamata a rendere testimonianza ai sensi del presente Trattato ha la facolta' di rifiutarsi di testimoniare anche in tutti i casi in cui la legislazione della Parte richiedente lo consenta quando la Parte stessa ne abbia fatto espressa menzione nella domanda.