Art. 11 
 
 
                              Interessi 
 
  1. Gli interessi provenienti  da  un  territorio  e  pagati  ad  un
residente  dell'altro  territorio  sono  imponibili  in  detto  altro
territorio. 
  2. Gli interessi di cui  al  comma  1  sono  imponibili  anche  nel
territorio dal  quale  essi  provengono  ed  in  conformita'  con  la
legislazione di detto territorio,  ma,  se  l'effettivo  beneficiario
degli interessi e'  un  residente  dell'altro  territorio,  l'imposta
cosi' applicata non puo' eccedere  il  10  per  cento  dell'ammontare
lordo degli interessi. 
  3. Ai fini del presente articolo il termine «interessi»  designa  i
redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e
portanti o meno una clausola di  partecipazione  agli  utili,  e,  in
particolare, i  redditi  dei  titoli  del  debito  pubblico  e  delle
obbligazioni di prestiti, compresi i premi connessi a tali  titoli  o
obbligazioni. Il termine non comprende gli elementi  di  reddito  che
sono  considerati  come  dividendi  ai   sensi   delle   disposizioni
dell'articolo 10. 
  4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 del  presente  articolo  non  si
applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli  interessi,
residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio dal  quale
provengono gli interessi, un'attivita' industriale o commerciale  per
mezzo di una stabile organizzazione ivi  situata  o  una  professione
indipendente mediante una base  fissa  ivi  situata,  ed  il  credito
generatore  degli  interessi  si  ricolleghi  effettivamente  a  tale
stabile organizzazione o base fissa. In tal  caso,  si  applicano,  a
seconda dei casi, le disposizioni degli articoli 7 e 14. 
  5. Gli interessi si considerano provenienti da un territorio quando
il debitore e' un residente di detto territorio. Tuttavia, quando  il
debitore degli interessi, sia esso residente o no di  un  territorio,
ha in un territorio una stabile organizzazione o una base  fissa  per
le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli
interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione
o della base fissa, gli interessi stessi si  considerano  provenienti
dal territorio in cui e' situata la stabile organizzazione o la  base
fissa. 
  6. Se,  in  conseguenza  di  particolari  relazioni  esistenti  tra
debitore e beneficiario effettivo o tra  ciascuno  di  essi  e  terze
persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il
quale sono pagati, eccede quello  che  sarebbe  stato  convenuto  tra
debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni,  le
disposizioni  del  presente  articolo   si   applicano   soltanto   a
quest'ultimo  ammontare.  In  tale  caso,  la  parte  eccedente   dei
pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di  ciascun
territorio e tenuto conto delle  altre  disposizioni  della  presente
legge. 
  7. Le disposizioni del presente articolo non si  applicano  qualora
lo scopo principale  o  uno  degli  scopi  principali  della  persona
interessata alla creazione o alla cessione del  credito  rispetto  al
quale sono pagati gli  interessi  sia  stato  quello  di  ottenere  i
benefici previsti dal presente articolo per mezzo di detta  creazione
o cessione.