Art. 13 
 
 
                          Utili di capitale 
 
  1.  Gli  utili  provenienti  dall'alienazione  di  beni   immobili,
definiti al comma 2 dell'articolo 6, sono  tassabili  nel  territorio
dove detti beni sono situati. 
  2. Gli utili derivanti  dall'alienazione  di  beni  mobili  facenti
parte della proprieta' aziendale di una  stabile  organizzazione  che
un'impresa di un territorio ha nell'altro territorio, ovvero di  beni
mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente  di
un  territorio  nell'altro  territorio   per   l'esercizio   di   una
professione    indipendente,    compresi    gli    utili    derivanti
dall'alienazione di detta  stabile  organizzazione,  autonomamente  o
unitamente all'intera impresa, o di detta base fissa, sono imponibili
in detto altro territorio. 
  3. Gli utili derivanti dall'alienazione di  navi  o  di  aeromobili
utilizzati nel traffico internazionale  o  di  beni  mobili  relativi
all'utilizzo di dette navi o  aeromobili  sono  imponibili  solo  nel
territorio in cui  e'  situata  la  sede  della  direzione  effettiva
dell'impresa. 
  4.  Gli  utili  che  un   residente   di   un   territorio   ritrae
dall'alienazione di azioni che non  sono  quotate  in  borsa  il  cui
valore  derivi  per  piu'  del   50   per   cento,   direttamente   o
indirettamente, da beni immobili situati nell'altro  territorio  sono
imponibili in detto altro territorio. 
  5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene, diverso
da quelli menzionati ai commi 1, 2, 3 e 4, sono  imponibili  soltanto
nel territorio di cui l'alienante e' residente.