Art. 14 
 
 
                      Professioni indipendenti 
 
  1.  I  redditi  che  un   residente   di   un   territorio   ritrae
dall'esercizio  di  una  libera  professione  o  da  altre  attivita'
indipendenti di carattere simile sono imponibili  soltanto  in  detto
territorio, fatta eccezione per le seguenti circostanze, allorche'  i
redditi possono essere considerati imponibili nell'altro  territorio:
a) se tale residente dispone abitualmente  nell'altro  territorio  di
una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'; in  tal  caso,  i
redditi sono imponibili nell'altro territorio,  ma  unicamente  nella
misura in cui sono imputabili a detta base fissa; oppure b)  se  tale
residente soggiorna nell'altro territorio per un  periodo  o  periodi
che ammontano a, ovvero oltrepassano, in totale centottantatre giorni
in un periodo di dodici mesi  che  inizi  o  che  termini  nel  corso
dell'anno fiscale considerato; in tal caso, i redditi sono imponibili
nell'altro  territorio,  ma  unicamente  nella  misura  in  cui  sono
imputabili all'attivita' esercitata. 
  2. Ai fini del presente articolo, il termine  «libera  professione»
comprende, in particolare, le  attivita'  indipendenti  di  carattere
scientifico, letterario, artistico, educativo o  pedagogico,  nonche'
le  attivita'   indipendenti   dei   medici,   avvocati,   ingegneri,
architetti, dentisti e contabili.