Art. 21 Studenti 1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in un territorio, residente dell'altro territorio e che soggiorna nel primo territorio al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto territorio, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto territorio.