Art. 21 
 
 
                              Studenti 
 
  1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale  e',  o  era
immediatamente  prima  di  recarsi  in   un   territorio,   residente
dell'altro territorio e che soggiorna nel primo  territorio  al  solo
scopo  di  compiervi  i  suoi  studi  o  di  attendere  alla  propria
formazione  professionale,  riceve  per  sopperire  alle   spese   di
mantenimento, d'istruzione o di formazione  professionale,  non  sono
imponibili  in  detto  territorio,  a  condizione  che   tali   somme
provengano da fonti situate fuori di detto territorio.