Art. 3 
 
 
                        Definizioni generali 
 
  1. Ai fini della  presente  legge,  a  meno  che  il  contesto  non
richieda una diversa interpretazione: 
    a) il termine «territorio» designa il territorio di cui al  comma
3, lettera a), ovvero lettera b), dell'articolo 2, come  il  contesto
richiede. I termini «altro territorio» e «territori» si  interpretano
di conseguenza; 
    b) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le societa'
ed ogni altra associazione di persone; 
    c) il termine «societa'» designa qualsiasi  persona  giuridica  o
qualsiasi  ente  che  e'  considerato  persona  giuridica   ai   fini
dell'imposizione; 
    d)  le  espressioni  «impresa  di  un  territorio»   e   «impresa
dell'altro   territorio»   designano    rispettivamente    un'impresa
esercitata da un residente di un territorio e  un'impresa  esercitata
da un residente dell'altro territorio; 
    e) per «traffico internazionale» si intende  qualsiasi  attivita'
di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un  aeromobile  da
parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata  in
un territorio, ad eccezione del caso in cui la  nave  o  l'aeromobile
siano utilizzati  esclusivamente  tra  localita'  situate  nell'altro
territorio; 
    f) l'espressione «autorita' competente» designa: 
      1) il  Dipartimento  delle  finanze,  per  quanto  concerne  il
territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dal
Ministero dell'economia e delle finanze italiano; 
      2)  il  Direttore  generale   dell'Agenzia   fiscale   o   suoi
rappresentanti autorizzati, per quanto concerne il territorio in  cui
si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia  fiscale
di Taiwan, Ministero delle finanze, in Taipei. 
  2. Ai fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  della  presente
legge, in qualunque momento da parte di un territorio, le espressioni
ivi non definite hanno, a meno  che  il  contesto  non  richieda  una
diversa interpretazione, il significato che ad esse e' attribuito  in
quel momento dalla legislazione  di  detto  territorio  relativamente
alle imposte cui la legge si  applica,  prevalendo  ogni  significato
attribuito dalle leggi fiscali applicabili di  detto  territorio  sul
significato dato al termine  nell'ambito  di  altre  leggi  di  detto
territorio.