Art. 2 
 
 
     Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 
 
  1. All'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da  euro
duemilacinquecentottanta  a  euro  centoventinovemilacentodieci,  nei
confronti delle banche e degli intermediari  finanziari  in  caso  di
violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1,
comma 1, e 5-bis del regolamento (CE)  n.  1060/2009  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie
di rating del credito, e delle relative disposizioni attuative.». 
 
          Note all'art. 2: 
              Il testo dell'articolo 144 del  decreto  legislativo  1
          settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in  materia
          bancaria e creditizia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          30  settembre  1993,  n.  230,  S.O,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                "Art. 144. (Altre sanzioni amministrative). 
              1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni  di
          amministrazione o di direzione, nonche' dei  dipendenti  si
          applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.580
          a  euro  129.110  per  l'inosservanza  delle  norme   degli
          articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49,
          51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e 4,  66,  67,  68,  108,  109,
          comma 3, 110 in relazione agli articoli 26 commi 2 e 3, 64,
          commi   2   e    4,    114-quinquies.1,    114-quinquies.2,
          114-quinquies.3, in relazione all'articolo 26, commi 2 e 3,
          114-octies,  114-undecies  in  relazione  all'articolo  26,
          commi    2    e    3,     114-duodecies,     114-terdecies,
          114-quaterdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2,
          147 e 161, comma 5, o delle relative disposizioni  generali
          o particolari impartite dalle autorita' creditizie. 
              2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano  anche
          ai soggetti che  svolgono  funzioni  di  controllo  per  la
          violazione delle norme e delle  disposizioni  indicate  nel
          medesimo comma o per non aver vigilato affinche' le  stesse
          fossero  osservate  da  altri.  Per  la  violazione   degli
          articoli 52, 61, comma 5, 110 in relazione agli articoli 52
          e 61, comma 5, 114-quinquies.3, in  relazione  all'articolo
          52,  e  114-undecies,  in  relazione  all'articolo  52,  si
          applica la sanzione prevista dal comma 1. 
              2-bis. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
          da      euro      duemilacinquecentottanta      a      euro
          centoventinovemilacentodieci, nei confronti delle banche  e
          degli intermediari finanziari in caso di  violazione  delle
          disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1,  comma
          1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 16  settembre  2009,  relativo
          alle agenzie  di  rating  del  credito,  e  delle  relative
          disposizioni attuative. 
              3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni  di
          amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti,  si
          applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.160
          a euro 64.555  per  l'inosservanza  delle  norme  contenute
          negli articoli 116,  123,  124,  126-quater  e  126-novies,
          comma  3,  e  delle  relative   disposizioni   generali   o
          particolari impartite dalle autorita' creditizie. 
              3-bis. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni
          di amministrazione o di direzione, nonche' dei  dipendenti,
          si applica la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          5.160 a euro 64.555 per le seguenti condotte: 
                a) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2, e  4,
          118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3  e  4,  125-bis,
          commi  1,  2,  3  e  4,  125-octies,  commi  2  e  3,  126,
          126-quinquies,  comma  2,  126-sexies   e   126-septies   e
          128-decies, comma 2 e delle relative disposizioni  generali
          o particolari impartite dalle autorita' creditizie; 
                b) inserimento nei  contratti  di  clausole  nulle  o
          applicazione alla clientela di  oneri  non  consentiti,  in
          violazione dell'articolo 40-bis o  del  titolo  VI,  ovvero
          offerta di contratti in violazione dell'articolo 117, comma
          8; 
                c)  inserimento  nei  contratti  di  clausole  aventi
          l'effetto di imporre al debitore oneri superiori  a  quelli
          consentiti per il recesso o il rimborso  anticipato  ovvero
          ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte  del
          cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle  somme
          allo stesso dovute per effetto del recesso. 
              4. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni  di
          amministrazione o di direzione e dei dipendenti si  applica
          la sanzione amministrativa pecuniaria fino a  euro  258.225
          per l'inosservanza delle norme contenute nell'articolo 128,
          comma 1, ovvero nei casi di  ostacolo  all'esercizio  delle
          funzioni di controllo previste dal medesimo  articolo  128,
          di   mancata   adesione   ai   sistemi    di    risoluzione
          stragiudiziale delle  controversie  previsti  dall'articolo
          128-bis, nonche' di inottemperanza alle  misure  inibitorie
          adottate  dalla  Banca  d'Italia  ai  sensi   dell'articolo
          128-ter.  La  stessa  sanzione  si  applica  nel  caso   di
          frazionamento artificioso di un unico contratto di  credito
          al consumo in una pluralita' di contratti dei quali  almeno
          uno sia di importo inferiore al limite  inferiore  previsto
          ai sensi dell'articolo 122, comma 1, lettera a). 
              5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i
          dipendenti dai commi 1, 3, 3-bis e 4 si applicano  anche  a
          coloro  che  operano  sulla  base  di   rapporti   che   ne
          determinano l'inserimento nell'organizzazione del  soggetto
          vigilato, anche in forma diversa  dal  rapporto  di  lavoro
          subordinato. 
              5-bis. Nel caso in cui l'intermediario mandante  rilevi
          nel comportamento dell'agente in attivita'  finanziaria  le
          violazioni previste dai commi 3, 3-bis e 4,  l'inosservanza
          degli  obblighi  previsti  dall'articolo  125-novies  o  la
          violazione  dell'articolo  128-decies,  comma   1,   ultimo
          periodo, adotta immediate misure correttive e trasmette  la
          documentazione relativa alle violazioni riscontrate,  anche
          ai   fini   dell'applicazione   dell'articolo   128-decies,
          all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies o alla Banca
          d'Italia, secondo i termini di  cui  al  medesimo  articolo
          128-decies. 
              6. 
              7. 
              8.  Le  sanzioni  previste  dai  commi  3  e  3-bis  si
          applicano  quando   le   infrazioni   rivestono   carattere
          rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia,
          con  provvedimento  di  carattere  generale,  tenuto  conto
          dell'incidenza    delle    condotte    sulla    complessiva
          organizzazione e sui profili di rischio aziendali. 
              9. Non si applica l'articolo 39, comma 3,  della  legge
          28 dicembre 2005, n. 262.".