Art. 11 Rilascio e registrazione dei certificati 1. Per il rilascio di uno dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento da parte dell'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 3, i lavoratori marittimi, ivi compresi quelli appartenenti agli altri Stati membri dell'Unione europea, devono: a) possedere eta' non inferiore a quella prevista per ciascun certificato di competenza e dei certificati di addestramento nelle regole dell'annesso alla Convenzione STCW; b) possedere i requisiti di idoneita' fisica, in particolare per quanto riguarda la vista e l'udito, previsti ed accertati ai sensi del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, e successive modificazioni; c) aver effettuato servizio di navigazione e le attivita' di formazione e di addestramento prescritte dalle regole dell'annesso alla Convenzione STCW e dalle corrispondenti sezioni del codice STCW, come rese attuative con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 123 del codice della navigazione; d) aver sostenuto, con esito favorevole, l'esame atto a dimostrare il possesso delle competenze del livello prescritte dalle regole dell'annesso alla Convenzione STCW e dalle corrispondenti sezioni del codice STCW. 2. Per il rilascio dei certificati di addestramento da parte dell'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 5, i lavoratori marittimi, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), sostengono l'esame teorico-pratico, dopo la frequenza di corsi definiti con decreto del Ministro della salute sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il decreto disciplina: a) i contenuti, i metodi ed i mezzi di insegnamento; b) i requisiti di qualificazione dei docenti dei corsi; c) le procedure di accreditamento delle strutture di cui all'articolo 5, comma 11, e le relative norme di qualita'; d) l'istituzione di appositi registri dei certificati, atti a prevenire pratiche fraudolente; e) i contenuti dei corsi di aggiornamento da effettuare con cadenza quinquennale, prevedendo validita' quinquennale per i certificati rilasciati. 3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, i certificati di addestramento rilasciati ai sensi del decreto del Ministro della sanita' 7 agosto 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 settembre 1982, e del decreto del Ministro della sanita' 25 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 15 settembre 1997, da oltre 5 anni, sono rinnovati entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce le modalita' di conversione dei certificati di addestramento rilasciati ai sensi del comma 3. 5. Per il rilascio dei certificati da parte dell'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 6, i lavoratori marittimi possiedono i requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b), e le conoscenze di cui alla regola IV dell'annesso alla Convenzione STCW. 6. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti opera il registro, anche elettronico, dei certificati di competenza rilasciati e convalidati dalle amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 7, sul quale, per ogni certificato, sono annotati: a) il numero progressivo; b) le generalita' del titolare; c) il codice fiscale del titolare; d) la data del rilascio; e) l'abilitazione; f) la regola di riferimento dell'annesso alla Convenzione STCW; g) la scadenza, se prevista; h) il rinnovo, se previsto; i) eventuali limitazioni; l) gli estremi degli eventuali provvedimenti di sospensione o di annullamento; m) l'eventuale denuncia di distruzione, sottrazione o smarrimento; n) gli estremi del rilascio di eventuali duplicati. 7. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, opera il registro delle dispense concesse ai sensi dell'articolo 17. 8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed i Ministeri dello sviluppo economico e della salute comunicano le informazioni concernenti i certificati di competenza, le convalide e le dispense agli altri Stati membri dell'Unione europea, agli altri Stati parti della Convenzione STCW ed alle compagnie che intendono verificare l'autenticita' e la validita' dei certificati esibiti dai marittimi che chiedono il riconoscimento dei loro certificati ovvero l'imbarco a bordo di una nave. 9. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti annualmente comunica alla Commissione europea le informazioni di cui all'articolo 24 e di cui all'allegato IV del presente decreto, sui certificati di competenza, sulle convalide che attestano il riconoscimento dei certificati di competenza nonche', su base volontaria, sui certificati di addestramento rilasciati conformemente ai capi II, III e VII dell'allegato della Convenzione STCW, unicamente a fini di analisi statistica ed esclusivamente ad uso degli Stati membri dell'Unione europea e della Commissione nell'ambito dell'elaborazione delle politiche strategiche. 10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con proprio decreto determina, secondo criteri di semplificazione, efficacia e funzionalita', le procedure e le modalita' di autenticazione della navigazione effettuata su navi battenti bandiera estera.
Note all'art. 11: Per il testo dell'articolo 123 del codice della navigazione, si veda nelle note all'art. 5.