Art. 7 
 
 
                     Requisiti della formazione 
 
  1. La formazione di cui agli articoli 5 e 6 e' impartita  in  forma
adeguata alle conoscenze teoriche ed alle abilita' pratiche richieste
nell'allegato I, anche per quanto concerne l'uso dei  dispositivi  di
salvataggio e per la lotta antincendio. 
  2.  La  formazione  di  cui  al  comma  1   e'   disciplinata   con
provvedimenti dei Ministeri competenti, in ragione delle  materie  di
rispettiva attribuzione.