Art. 7 Requisiti della formazione 1. La formazione di cui agli articoli 5 e 6 e' impartita in forma adeguata alle conoscenze teoriche ed alle abilita' pratiche richieste nell'allegato I, anche per quanto concerne l'uso dei dispositivi di salvataggio e per la lotta antincendio. 2. La formazione di cui al comma 1 e' disciplinata con provvedimenti dei Ministeri competenti, in ragione delle materie di rispettiva attribuzione.