201. Dopo l'articolo 9-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserita la seguente rubrica: «Capo III Segreto d'ufficio e collaborazione con altre autorita' e altri soggetti». 202. Dopo l'articolo 29-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserita la seguente rubrica: «Sezione II Sistema di governo societario». 203. Dopo l'articolo 35-quater, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la rubrica del Capo II, e' sostituita dalla seguente: «Calcolo delle riserve tecniche». 204. Dopo l'articolo 37-ter, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la rubrica del Capo III, e' sostituita dalla seguente: «Attivi a copertura delle riserve tecniche». 205. Dopo l'articolo 43, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la rubrica del Capo IV e' sostituita dalla seguente: «Fondi propri». 206. Dopo l'articolo 51-quater, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserita la seguente rubrica: «Capo III Particolari mutue assicuratrici». 207. Dopo l'articolo 67, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la rubrica del Titolo VII e' sostituita dalla seguente: «Assetti proprietari». 208. Dopo l'articolo 81, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il Capo IV Gruppo assicurativo, e' abrogato. 209. All'articolo 285, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, comma 4, le parole: «la misura del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «le modalita' di fissazione annuale della misura del contributo». 210. All'articolo 287, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, commi 1 e 2, le parole: «all'impresa designata ed alla CONSAP», sono sostituite dalle seguenti: «all'impresa designata, inviandone copia contestuale alla CONSAP». 211. All'articolo 250, comma 7, e 286, comma 2, le parole: "Ministro delle attivita' produttive" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dello sviluppo economico"; 212. All'articolo 126 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. L'Ufficio centrale italiano e' abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione e allo svolgimento degli altri compiti stabiliti dall'ordinamento comunitario e dal presente codice a seguito di riconoscimento del Ministro dello sviluppo economico.». 213. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «ISVAP», «Ministro delle attivita' produttive» e «Ministero delle attivita' produttive», ovunque presenti e non diversamente previsto dal presente articolo, sono sostituite, rispettivamente, da: «IVASS» fatta eccezione per la lettera dd) del comma 1 dell'articolo 1, «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico». 214. All'articolo 154 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Per le esigenze di funzionamento del Centro di informazione italiano, la CONSAP e' autorizzata, ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, ad avvalersi dei dati trattati dall'IVASS per le finalita' della banca dati sinistri. L'IVASS, con regolamento, organizza la banca dati sinistri al fine di coordinare il trattamento dei dati con le esigenze del Centro di informazione italiano.». 215. All'articolo 157, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «del regolamento,» sono inserite le seguenti: «da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e sul suo sito internet,». 216. All'articolo 159, comma 1, lettera e), e all'articolo 160, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «di vigilanza», sono sostituite dalle seguenti: «di gestione». 217. Dopo l'articolo 334, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la rubrica del Capo II, e' sostituita dalla seguente: «Contributi di vigilanza e di gestione». 218. All'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «L'ISVAP ha accesso gratuito», sono sostituite dalle seguenti: «L'IVASS e la CONSAP hanno accesso gratuito». 219. All'articolo 354, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. A decorrere dall'adozione del regolamento previsto dall'articolo 76, comma 1, sono o restano abrogati i seguenti atti: a) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 novembre 2011, n. 220, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2012, n. 6; b) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2008, n. 130.».