Art. 12 Obbligo d'informazione da parte delle imprese 1. Le imprese iscritte all'albo hanno l'obbligo di comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi del relativo evento, la perdita di uno dei requisiti di ordine generale nonche' la perdita o la riduzione di uno dei requisiti di ordine speciale, di cui agli articoli 8 e 9, comma 1, lettere a), b). c) e d), a mezzo posta elettronica certificata - PEC ai fini delle determinazioni di cui agli articoli 13 e 14.