Art. 12 
 
            Obbligo d'informazione da parte delle imprese 
 
  1. Le imprese iscritte  all'albo  hanno  l'obbligo  di  comunicare,
entro 30 giorni dal verificarsi del relativo evento,  la  perdita  di
uno dei  requisiti  di  ordine  generale  nonche'  la  perdita  o  la
riduzione di uno dei  requisiti  di  ordine  speciale,  di  cui  agli
articoli 8 e 9, comma 1, lettere a), b).  c)  e  d),  a  mezzo  posta
elettronica certificata - PEC ai fini  delle  determinazioni  di  cui
agli articoli 13 e 14.