Art. 3 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente   legge,
valutato in euro 15.886  a  decorrere  dall'anno  2014,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri. 
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, il Ministro della giustizia  provvede  al  monitoraggio
degli oneri di cui alla presente  legge  e  riferisce  in  merito  al
Ministro dell'economia e delle finanze. Nel  caso  si  verifichino  o
siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni
di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito
il Ministro  della  giustizia,  provvede  con  proprio  decreto  alla
riduzione, nella misura necessaria  alla  copertura  finanziaria  del
maggior  onere  risultante  dall'attivita'  di  monitoraggio,   delle
dotazioni finanziarie di parte corrente aventi  la  natura  di  spese
rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5,  lettera  b),  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196,  destinate  alle  spese  di  missione
nell'ambito del programma «Giustizia civile e  penale»  e,  comunque,
della missione «Giustizia» dello stato di  previsione  del  Ministero
della giustizia.  Si  intende  corrispondentemente  ridotto,  per  il
medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il
limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni. 
  3. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  riferisce  senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.