(Trattato-art. 1)
                                                             Allegato 
 
 
TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA  ITALIANA ED
IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI MESSICANI 
 
  Il Governo della Repubblica italiana  ed  il  Governo  degli  Stati
Uniti Messicani, qui di seguito denominati «Parti Contraenti»; 
  Desiderando migliorare e rafforzare la cooperazione tra i due Paesi
con l'intento di reprimere la criminalita' sulla base  del  reciproco
rispetto della sovranita', dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio; 
  Considerato che, a tal fine, appare necessario abrogare il Trattato
per  l'Estradizione  di  Delinquenti  sottoscritto   tra   le   Parti
Contraenti a Citta' del Messico il 22 maggio 1899, sostituendolo  con
altro trattato recante previsioni piu' aggiornate e complete; 
  Ritenendo  quindi,  che  tale  obiettivo  puo'  essere   conseguito
mediante la conclusione di un nuovo accordo bilaterale che stabilisca
un'azione comune in materia di estradizione; 
  Hanno stabilito quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
 
                        Obbligo di Estradare 
 
  Ciascuna  Parte  Contraente  di  comune  accordo  si   impegna   ad
estradare, in conformita' alle disposizioni dei presente  Trattato  e
su domanda dello Stato  Richiedente,  all'altra  le  persone  che  si
trovano  nel  suo  territorio  e  che  sono  ricercate  dallo   Stato
Richiedente al fine di dar corso  ad  un  procedimento  penale  o  di
eseguire  una  condanna  definitiva  a   pena   detentiva   o   altro
provvedimento restrittivo della  liberta'  personale  emessi  a  loro
carico.